Cons. Stato Sez. V, Sent., 16-08-2011, n. 4791 Piano regolatore generale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la sussisetenza dei presupposti per la definizione del giudizio con decisione succintamente motivata;

Ritenuto che l’identità della sentenza appellata impone la riunione dei ricorsi in epigrafe specificati;

Rilevato che, con la sentenza appellata, i Primi Giudici, in accoglimento del ricorso proposto dalla s.n.c. M. di S. Arquati & C., hanno annullato il piano di zona consortile adottato con delibera dell’assemblea del Consorzio Intercomunale Milanese per l’Edilizia Popolare (C.I.P.E.M.) n. 349 del 28 febbraio 1990 e approvato con delibera G.R. n. 5/7/889 del 16/4/1991 unitamente al consequenziale decreto di esproprio adottato con riferimento a terreni di proprietà del ricorrente inclusi in detto piano di zona (lotto 2CL/11);

Rilevato che a fondamento della statuizione di accoglimento il Tribunale ha posto la considerazione relativa all’assenza di adeguata motivazione idonea a giustificare la reiterazione del vincolo originario già apposto sull’area in esame;

Ritenuto che i motivi posti a fondamento degli appelli meritano positiva valutazione alla stregua delle seguenti considerazioni:

– secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, la reiterazione dei vincoli urbanistici decaduti preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità, se imposta in via generale con un nuovo piano o a mezzo di una variante generale ad un precedente strumento urbanistico, non necessita di motivazione specifica (c.d. polverizzata) circa la destinazione impressa alle singole aree, essendo sufficiente la motivazione in ordine alle esigenze urbanistiche che sono a fondamento della disciplina generale di piano evincibile dai criteri di ordine tecnico seguiti per la redazione dello strumento (cfr., ex multis, Consiglio Stato, sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2863; sez. IV, 2 ottobre 2008, n. 4765);

– nel caso di specie, un’adeguata motivazione si ricava dal tenore della delibera di approvazione del Piano ove si evidenziano (pagg.. 1 e sgg.) i mutamenti intervenuti nell’ambito dell’area metropolitana milanese, nella struttura demografica della popolazione e delle famiglie, nello standard abitativo ed altri indici e gli interventi che si rendono necessari per adeguare, in maniera equilibrata, la programmazione attuativa alla nuova situazione dell’area presa in esame (cfr., con riguardo a fattispecie analoga relativo a piano di zona adottato dal medesimo Consorzio, Consiglio Stato, sez. IV, 22 maggio 2006, n. 2993);

Ritenuto, infine, che sono infondati i motivi del ricorso in primo grado ritenuti assorbiti dalla sentenza appellata in quanto:

secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, la disciplina dettata dall’art. 13 della legge. 25 giugno 1865 n. 2359, in materia di apposizione dei termini, iniziale e finale, per l’espletamento delle procedure espropriative e per l’inizio ed il completamento dei relativi lavori, non è applicabile alle espropriazioni attinenti ai piani di zona per l’edilizia economica e popolare, essendo sostituito ed assorbito dalle disposizioni che delimitano nel tempo "ope legis" l’efficacia dei piani stessi (Consiglio Stato, sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2339);

.il decreto di esproprio è stato preceduto, in conformità al paradigma normativo delineato dall’art. 9 della legge n. 167/1962, dall’adozione del piano di zona, costituente piano particolareggiato di esecuzione, in guisa da integrare dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste dal medesimo strumento;

Ritenuto, in definitiva, che l’appello merita accoglimento, con conseguente reiezione del ricorso di primo grado, e che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li riunisce e li accoglie.

Per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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