Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-06-2011) 28-07-2011, n. 30165

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Z.A. e Z.D. sono stati condannati in abbreviato alle pene di giustizia dal gip del tribunale di Brescia, l’una per ricettazione continuata, l’altro per ricettazione e furto in abitazione, in continuazione.

La Corte di Appello ha confermato.

Ricorre il difensore deducendo, quanto alla prima, che non è provato che i beni rinvenuti nella sua abitazione siano quelli sottratti alla p.o. e che indebito è il diniego delle generiche.

Per Z.D. si denuncia vizio di motivazione in riferimento al diniego dell’attenuante di cui all’at. 648 cpv c.p., atteso che il valore del computer portatile, di cui si addebita la ricettazione, si aggira, per comune esperienza, tra i 250 e i 300 Euro.

Le censure sono prive di fondamento.

Meramente difensivistica è la prima doglianza, già disattesa dalla Corte di merito, che ha avuto cura di specificare che nell’abitazione dell’imputata sono state trovate fotocamere "su almeno una delle quali risulta l’esistenza di fotografie appartenenti al derubato".

Con il che resta smentita la tesi cennata del ricorrente.

La diuturna attività delittuosa dell’imputata, d’altro canto, consente di presumere che altri e numerosi beni provenissero dalle abitazioni di altri malcapitati.

Manifestamente infondata è la deduzione inerente le generiche, il cui diniego è ineccepibilmente motivato nella specie.

Non diversamente fragile si palesa la doglianza del D. concernente le generiche, in assenza di ogni elementi di meritevolezza ed a fronte di un allarmante quadro di capacità a delinquere, nonchè quella riguardante l’attenuante ex art. 648 cpv c.p., rettamente esclusa sia in ragione del valore del computer indicato in atti, sia in considerazione dei cennati profili soggettivi del fatto.

Si impone il rigetto dei ricorsi, con la condanna di ciascun ricorrente alle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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