Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-06-2011) 28-07-2011, n. 30164

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il giudice di pace di Rho assolveva S.G. dal reato di ingiuria in virtù dell’esimente della provocazione putativa; lo condannava per minaccia ai danni della moglie B.P..

Ricorre l’imputato, lamentando vizio di motivazione circa la valenza minatoria delle espressioni pronunciate, atteso il contesto conflittuale nel quale esse si inserivano.

Si assume pure che andava applicato il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34, trattandosi di fatto di particolare tenuità.

Le censure non hanno pregio.

Indiscussa è l’attitudine lesiva delle frasi pronunciate all’indirizzo del coniuge, ineccepibilmente ed insindacabilmente argomentata dal giudice di merito.

Si è trattato di un vero "crescendo" di indubbia gravità, che non può essere sminuito, se non a costo di travisare il senso comune delle parola adoperate dal ricorrente.

Nè vale a depotenziarne la carica intimidatrice il pregresso contesto conflittuale instauratosi fra i coniugi, idoneo, se mai, ad esaltarne l’efficacia, a causa del livore che animava il reo.

Manifestamente infondata è la seconda censura, in difetto dei presupposti necessari per l’applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34, invocato dal S..

Si impone il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese processuali. Si dispone l’oscuramento dei dati identificativi.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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