Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-06-2011) 28-07-2011, n. 30163

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il tribunale di Spoleto condannava C.P. per i reati di cui agli artt. 572 e 582 c.p. in danno del padre e della badante, in continuazione.

La corte di appello di Perugia, indicato come reato-base quello di maltrattamenti, riduceva la pena, confermando quanto alla responsabilità, sulla scorta delle dichiarazioni delle p.l. e di numerosi testimoni.

Ricorre il difensore, insistendo in primo luogo sulla inutilizzabilità della deposizione di C.U., in ragione dell’inosservanza dell’art. 497 c.p.p., comma 3. Deduce, poi, vizio di motivazione circa la valutazione della documentazioni sanitaria e la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto ex art. 572 c.p.. Rappresenta, da ultimo, che nel relativo capo di imputazione figura l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 1, esclusa dal primo giudice.

Le censure esposte non possono essere condivise.

Va disattesa l’eccezione in rito, posto che, come rettamente osservato dalla Corte di merito, la deduzione della lamentata nullità è preclusa ai sensi dell’art. 182 c.p.p., comma 2.

Il cospicuo compendio testimoniale supporta le ipotesi di reato gravate, sì che le doglianze formulate dal ricorrente si traducono in una confutazione smentita dal tessuto argomentativi della decisione impugnata, rasentando il discrimine della censura in fatto.

Non diversamente è a dire in ordine ai referti attestanti lesioni derivanti dalle condotte lesive poste in essere dal ricorrente, secondo la versione dell’accaduto fornita, fra l’altro, dal m.llo P., con la conseguente esclusione che le stesse possano essere ricondotte alla dermatite seborroica evocata dal prevenuto.

Quanto all’ultimo rilievo, trattasi, all’evidenza, di un errore materiale: avendo il primo giudice escluso l’aggravante dei motivi futili, la stessa deve essere espunta dalla sentenza impugnata. Va disposta, al riguardo, la correzione dell’errore materiale.

Oscuramento dei dati identificativi.

P.Q.M.

Previa correzione dell’epigrafe della sentenza impugnata, nella parte in cui riporta l’indicazione dell’aggravante di cui all’at. 61 c.p., n. 1, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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