Cons. Stato Sez. V, Sent., 16-08-2011, n. 4788 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la rappresentanza in giudizio delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica spetta all’Avvocatura dello Stato in forza dell’ art. 14, comma 7 bis del DPR 8 marzo 1999 n. 275 (introdotto dall’art. 1 del DPR 4 agosto 2001 n. 352), secondo cui l’Avvocatura dello Stato "continua ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali di tutte le istituzioni scolastiche cui è stata attribuita l’autonomia e la personalità giuridica a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Ritenuto che, alle stregua di detta disposizione, i ricorsi giurisdizionali amministrativi proposti avverso gli atti imputabili, come nella specie, agli istituti scolastici, devono essere notificati presso l’Avvocatura dello Stato;

Reputato che merita pertanto conferma la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Primo Giudice in ragione dell’erronea notifica del ricorso nella sede reale dell’ Istituto d’Istruzione Superiore "G. B. Ferrari";

Reputato, infine, che le spese debbono seguire la regola della soccombenza nella misura in dispositivo specificata;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento, nei confronti dell’amministrazione costituita in giudizio, delle spese del presente grado, che liquida nella misura di euro 4.000//00 (quattromila//00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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