Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-06-2011) 28-07-2011, n. 30041

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 19.6,7.2010 la Corte di Appello di Firenze, dichiarati estinti per prescrizione i reati relativi all’unità immobiliare B2 ascritti a L.A., ha determinato la pena, inflitta al predetto nel giudizio di primo grado, in giorni 15 di arresto Euro 16.000 d’ammenda per quelli relativi all’unità immobiliare B1 D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 lett. c, e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 per avere l’imputato, quale direttore dei lavori, concorso nell’esecuzione, in difformità del permesso di costruire, di un’unica tettoia a sbalzo al posto delle due previste, di quattro comignoli e di una scala esterna, nonchè nel frazionamento in due unità immobiliari dell’unica prevista in (OMISSIS), opere in corso d’esecuzione al (OMISSIS).

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato deducendo che non era stato provato oltre ogni ragionevole dubbio che egli fosse a conoscenza dell’abuso commesso dai committenti i quali avevano diviso in due unità abitative il manufatto B2 dopo la fine dei lavori.

Analogo ragionamento andava fatto per il manufatto B1 che non era diviso in due unità, nè era stato oggetto di aumenti piano- volumetrici e il cui aspetto esteriore non aveva subito mutamento.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Il ricorrente depositava memoria difensiva segnalando la prescrizione dei reati.

Sull’affermazione di responsabilità il ricorso non è puntuale perchè censura con argomentazioni giuridiche palesemente erronee e in punto di fatto la decisione fondata, invece, su congrue argomentazioni esenti da vizi logico-giuridici, essendo stati esaminati gli elementi probatori emersi a carico dell’imputato e confutata ogni obiezione difensiva.

Nel caso in esame, i giudici di merito hanno assolto l’obbligo della motivazione spiegando esaurientemente le ragioni del proprio convincimento e ritenendo infondati i rilievi dell’imputato.

Perchè il direttore possa andare esente da responsabilità occorre, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che ottemperi agli obblighi di comunicazione e rinuncia all’incarico prima previsti dalla L. n. 47 del 1985, art. 6 e ora dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 29 perchè ""in tema di costruzioni edilizie abusive sul direttore dei lavori grava una posizione di garanza circa la regolare esecuzione dei lavori, con la conseguente responsabilità per le ipotesi di reato configurate" Sezione 3 n. 34879/2009 RV. 244927;

Sezione 3 n. 38924/2006 RV. 235465.

Nella specie l’imputato, garante della regolare esecuzione dei lavori, non si è formalmente dissociato per iscritto dalle violazioni edilizie attuate mentre i lavori erano ancora in corso, donde l’incensurabilità dell’affermazione di responsabilità ricollegata, sotto altro profilo, all’accertata circostanza che la predisposizione, per l’immobile B1, di due distinte unità abitative in luogo dell’unica assentita era insita fin dall’origine nella progettazione dello stesso, come si evinceva dalle planimetrie e dalle foto in atti.

Manifestamente infondato è anche il motivo sulla mancata concessione dell’indulto avendo l’imputato beneficiato della più favorevole sospensione condizionale della pena.

L’inammissibilità del ricorso dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto d’impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. Cassazione SU n. 32/2000, De Luca, RV. 217266.

Grava, quindi, sul ricorrente l’onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in Euro 1.000.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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