Cons. Stato Sez. V, Sent., 16-08-2011, n. 4787

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

merita accoglimento l’eccezione di tardività svolta dalla parte intimata in quanto l’appello è stato notificato mediante consegna all’ufficiale giudiziario in data 18.9.2010, e, quindi, oltre il termine di trenta giorni rispetto al dies a quo rappresentato dalla notificazione della sentenza intervenuta in data 3.6.2010;

Ritenuto, quindi, che la notifica dell’appello risulta tardiva in relazione al termine di trenta giorni previsto dalla disciplina, ratione temporis vigente, dettata dall’art. 23 bis, comma 7, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, richiamato dall’art. 245, comma 2 bis, del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163;

Reputato, in particolare, che detta normativa processuale è applicabile a tutti i giudizi aventi ad oggetto, come nella specie, gli atti relativi alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, senza che abbia alcuna rilevanza la circostanza che, per effetto dell’avvenuta esecuzione del contratto, l’annullamento giurisdizionale della procedura di gara consenta al ricorrente originario il conseguimento di un’utilità esclusivamente risarcitoria;

Ritenuto, in definitiva, che l’appello deve essere dichiarato irricevibile e che le spese debbono seguire la regola della soccombenza nella misura in dispositivo specificata;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

dichiara l’irricevibilità dell’appello.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore di N. Costruzioni S.r.l., delle spese relative al presente grado di giudizio, che liquida nella misura di euro 4.000//00 (quattromila//00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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