Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-06-2011) 28-07-2011, n. 30040 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 12.07.2010 la Corte d’Appello di Napoli confermava la condanna alla pena dell’arresto e dell’ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a L.A. quale responsabile di avere eseguito senza permesso di costruire e senza nullaosta paesaggistico, in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico, un manufatto in muratura di circa 150 mq alterando la bellezza naturale dei luoghi fatti accertati il (OMISSIS).

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando violazione di legge e mancanza di motivazione:

– sulla ritenuta configurabilità dei reati;

– sull’affermazione di responsabilità sebbene non fosse stato accertato che egli fosse l’autore dei reati;

– sulla determinazione della pena alla quale non era stata apportata la diminuzione prevista per il rito abbreviato.

Con motivo aggiunto censurava l’omessa declaratoria d’estinzione dei reati per prescrizione.

L’ultimo motivo è fondato perchè la contravvenzione di cui all’art. 734 cod. pen., accertata il (OMISSIS), si è prescritta prima della pronuncia della sentenza d’appello.

Infatti, il termine massimo di anni tre, aumentato di anni 3, mesi 3 giorni 24 per rinvii del dibattimento chiesti dalla difesa, è decorso il 13.05.2010 prima della pronuncia della sentenza d’appello.

Anche i residui reati, per i quali non ricorrono le condizioni per applicare l’art. 129 c.p.p., comma 2 nelle more, si sono prescritti.

Pertanto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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