Cons. Stato Sez. V, Sent., 16-08-2011, n. 4784 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il ricorso di primo grado l’odierno appellante ha proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ricorso di ottemperanza finalizzato all’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 3955/2009 emesso dal Tribunale Civile di Napoli, a suo favore e nei confronti del Consorzio Acquedotti intimato, per la somma di Euro 114.913,66 oltre Euro 1.134,25 per spese legali di procedura;

Rilevato che il ricorso in epigrafe contiene, al tempo stesso, un ricorso in appello avverso la sentenza di prime cure e la proposizione di un nuovo ricorso di ottemperanza;

Rilevato che il ricorso in appello è infondato in quanto la sentenza di prime cure, facendo corretta applicazione della normativa (art. 37, commi 1 e 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034), ratione temporis vigente al momento della proposizione del ricorso ( art. 5 c.p.c.) ed all’atto della trattazione del ricorso medesimo, ha dichiarato la propria incompetenza a giudicare dell’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali del Giudice Ordinario resi nei confronti di un’autorità amministrativa che, come nel caso di specie, eserciti la propria attività oltre i limiti della circoscrizione del medesimo Tribunale;

Ritenuto, peraltro, che non è suscettibile di accoglimento il motivo subordinato di ricorso con cui, sulla scorta della riqualificazione del presente appello come autonomo ricorso in ottemperanza, si chiede la definizione del giudizio da parte di questo Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 37, comma 2, della legge n. 1034/1971;

Reputato, infatti, che il ricorso di ottemperanza, introducendo un giudizio nuovo rispetto a quello originario dichiarato inammissibile, soggiace allo ius superveniens di cui all’art. 113, comma 2, del codice del processo amministrativo che, con riguardo all’esecuzione delle pronunce del giudice ordinario ex art. 112, comma 2, lett. c), fissa la competenza del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha reso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza, nella specie da identificare nel Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania;

Ritenuto, quindi, che il ricorso in esame è infondato nella parte in cui propone appello avverso la sentenza di prime cure mentre va affermata l’incompetenza di questo Consiglio nella parte in cui introduce un nuovo ricorso per ottemperanza;

Ritenuto, quindi, che deve essere dichiarata la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge n. 1034/1971;

Ritenuto, infine, che la mancata costituzione dell’ente appellato esime il Collegio dalla statuizione sulle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte dichiara la propria incompetenza. Indica come giudice competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania ai sensi dell’art. 16 del codice del processo amministrativo ai fini della riassunzione.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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