Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-06-2011) 28-07-2011, n. 30036

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 24.02.2010 la Corte d’Appello di Messina confermava la condanna alla pena della reclusione e della multa inflitta nel giudizio di primo grado a G.G. quale colpevole del reato di cui all’art. 349 cod. pen. per avere violato i sigilli apposti dai VVUU a un manufatto abusivo.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputata denunciando mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla conferma dell’affermazione di responsabilità basata sulle dichiarazioni dell’agente T. che il (OMISSIS) aveva costatato che i sigilli apposti nel (OMISSIS) erano stati rimossi e che l’opera abusiva era stata ultimata.

Asseriva che l’edificazione era stata imposta da necessità familiari; che l’ultimazione risaliva a una data vicina alla quella del sequestro, come emergeva dalle dichiarazioni dell’agente che aveva notato segni d’usura nel fabbricato, donde l’intervenuta prescrizione del reato.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Rileva la Corte che il reato per cui è intervenuta condanna è estinto per prescrizione.

Deve quindi procedersi alla relativa declaratoria, non sussistendo, alla luce di quanto rilevato dai giudici di merito sull’affermazione di responsabilità, gli estremi per un immediato proscioglimento interamente liberatorio.

Dopo l’apposizione dei sigilli, eseguita il (OMISSIS), la loro violazione è stata accertata il (OMISSIS), quando il vigile urbano incaricato di eseguire il provvedimento di dissequestro ha costatato che il manufatto abusivo era stato ultimato ed era "abitato da diversi anni", come si legge nella sentenza di primo grado.

Non è, quindi, preciso il dies a quo indicato nella contestazione, nè le sentenze di merito hanno accertato la data esatta della commissione del reato, sicchè, alla stregua di quanto riferito dal suddetto teste, la decorrenza del termine deve essere retrodatata di almeno tre anni (19.09.2000) in applicazione del principio generale del favor rei, sicchè va dichiarata l’estinzione del reato per compiuta prescrizione prima della pronuncia della sentenza d’appello 6 agosto 2009 per essere decorso il termine massimo di anni 7 mesi e 6 aumentato di anni 1 mesi 4 giorni 17 per sospensione del dibattimento a istanza della difesa.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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