Cons. Stato Sez. V, Sent., 16-08-2011, n. 4782 Commissione giudicatrice

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– con il ricorso di primo grado il dott. R. T. ha impugnato gli atti relativi alla selezione pubblica indetta dalla Provincia di Mantova per affidare l’incarico di consulenza relativo alle azioni finalizzate alla promozione delle innovazioni nelle attività produttive presenti sul territorio di riferimento, procedura culminata nella vittoria del prof. G. C., che era già risultato vincitore all’esito della precedente selezione annullata da una prima sentenza del Tribunale amministrativo;

– con la sentenza appellata il Giudice di prime cure ha nuovamente disposto l’annullamento della procedura, condannando l’amministrazione provinciale al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente;

il Tribunale di primo grado ha, innanzi tutto, reputato che fra il presidente della commissione, prof. Leoni, e il concorrente dott. Casoni sussistesse un rapporto di collaborazione a contenuto patrimoniale esorbitante rispetto ai confini della mera collaborazione scientifica e tale da integrare l’obbligo di astensione del commissario;

– il Primo Giudice ha reputato altresì fondato il motivo di ricorso con il quale la parte ricorrente aveva lamentato l’omessa predeterminazione dei criteri di giudizio in un torno di tempo anteriore all’apertura delle buste contenenti i curricula;

Ritenuto che i motivi di appello meritano favorevole considerazione alla stregua dei rilievi che seguono;

Reputato, in particolare, quanto al primo profilo di illegittimità colto dalla sentenza appellata, che costituisce principio consolidato, affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio in materia di concorsi universitari ed estensibile alla procedura in esame, quello secondo cui non comporta l’obbligo di astensione di un componente la Commissione giudicatrice di concorso a posti di professore universitario la circostanza che il commissario ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere; tenuto conto che si tratta di ipotesi ricorrente nella comunità scientifica che risponde alle esigenze dell’approfondimento dei temi di ricerca (Consiglio Stato, sez. VI, 18 agosto 2010, n. 5885);

non costituisce, quindi, ragione di incompatibilità la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale mentre l’obbligo di astensione sorge nella sola ipotesi di comunanza d’interessi economici di intensità tale da far ingenerare il ragionevole dubbio che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario;

nella specie risulta ricorrere tra il candidato ed il Presidente della commissione un rapporto di mera collaborazione scientifica di carattere accademico mentre non risulta dimostrata la sussistenza di un rapporto di carattere patrimoniale con le caratteristiche indicate dalla ricordata elaborazione giurisprudenziale;

non costituisce, nella specie, prova della sussistenza di un rapporto professionale ed economico tale da fari insorgere l’obbligo di astensione ex art. 97 Cost. la collaborazione del prof. Leoni e del dott. Casoni alla pubblicazione "L’innovazione strategica nei distretti industriali dell’Est Lombardia", trattandosi di un unico progetto nell’ambito del quale l’arch. Leoni, nella qualità di dirigente della Provincia di Mantova, ha coordinato il lavoro di un gruppo di professionisti esterni tra i quali rientrava il dott. Casoni;

la natura isolata ed istituzionale del rapporto esclude, in definitiva, la sussistenza di un rapporto patrimoniale tale da implicare l’obbligo di astensione;

Ritenuto, poi, quanto alla seconda censura, che:

– nella prima seduta, la Commissione ha provveduto a predeterminare in modo adeguato i criteri di giustizio in coerenza con i criteri di valutazione stabiliti nel bando, evidenziando in apposita tabella gli elementi curricolari dei singoli candidati espressivi -pienamente o solo parzialmentedi specifiche conoscenze ed esperienze;

il giudizio finale spiega in modo motivato e non illogico le ragioni che hanno condotto ad accordare la preferenza al prof. Leoni all’esito della valutazione analitica e comparativa dei titoli, a sua volta approfondita mediante il colloquio con i candidati;

Reputato, in definitiva, che l’appello merita accoglimento, con conseguente reiezione del ricorso di primo grado, mentre sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese dei due gradi compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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