Cons. Stato Sez. V, Sent., 16-08-2011, n. 4781 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– con il ricorso di primo grado, la società S. B. S. s.r.l. ha impugnato gli atti relativi alla procedura indetta dal Comune di Formia ai fini dell’ affidamento del servizio di trasporto scolastico per il triennio 20092012, procedura culminata nell’aggiudicazione del servizio in favore della Società Formia N. s.r.l.;

con la sentenza di primo grado i Primi Giudici hanno respinto il ricorso;

con l’atto di appello la S. B. s.r.l. ripropone le censure poste a fondamento del ricorso originario;

si sono costituti il Comune di Roma, la società aggiudicataria e la società A. s.r.l.;

Ritenuto che le doglianze articolate con l’atto di appello non meritano positiva valutazione alla stregua delle considerazioni che seguono:

non è fondato il primo motivo di appello teso a contestare il contenuto dell’offerta tecnica presentata dalla società aggiudicataria in quanto, per un verso, l’offerta presentata dalla S. B. s.r.l. – che prevede l’impiego di un numero di mezzi superiore (dieci) rispetto a quello fissato come minimo inderogabile (otto), da scegliere all’interno di un parco di tredici mezzi dettagliati nella scheda tecnica- non si pone in contrasto con le prescrizioni dettate dagli articolo 4, 9, 13 e 15 in materia di numero e caratteristiche degli automezzi da adibire all’espletamento del servizio e, per altro, assorbente profilo, non risultano scalfite da specifiche censure le argomentazioni svolte dal Primo Giudice in ordine all’idoneità dell’offerta a soddisfare i requisiti stabiliti dalla normativa di gara alla luce delle necessità dell’utenza, della diversa articolazione oraria dell’attività scolastica e degli itinerari da percorrere;

deve essere confermata la declaratoria di inammissibilità del motivo volto a stigmatizzare la mancanza del requisito dell’attuale disponibilità di parte degli automezzi indicati in quanto nel ricorso di primo grado la parte appellante ha articolato censure relative al mancato rispetto dei requisiti stabiliti in merito alla sufficienza ed alla capienza dei mezzi destinati alla prestazione del servizio in gara, senza sollevare specifiche contestazioni in ordine ai profili dell’ immatricolazione e della prova della disponibilità dei mezzi elencati nei documenti predisposti dalla controinteressata ai sensi dell’articolo 9 lettere a) e b) del capitolato speciale di appalto; profili irritualmente svolti solo con la presentazione di memoria non notificata nei termini di legge;

– dall’esame della documentazione di gara si evince, in ogni caso, che la Commissione ha rinvenuto nella documentazione prodotta dalla società aggiudicataria a corredo dell’offerta i certificati attestanti la proprietà degli automezzi (verbale n. 2 del 17 agosto 2009);

– è infondata le censura volta a dedurre la violazione, in sede di indicazione dei costi relativi agli autisti, delle tabelle vigenti aggiornate al 20 febbraio 2009, in quanto, come osservato dal Primo Giudice, l’offerta dell’aggiudicataria è conforme ai valori retributivi contenuti nel C.C.N.L. di settore aggiornati al 31 luglio 2009;

– l’infondatezza dei motivi volti a contestare l’aggiudicazione in favore della società prima classificata comporta il sopravvenuto difetto di interesse a coltivare le censure proposte contro l’ammissione della società risultata seconda classificata;

Reputato, in definitiva, che l’appello merita reiezione e che le spese debbono seguire la regola della soccombenza nella misura in dispositivo specificata;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in una somma pari ad Euro 2.000,00 (duemila,00) per ciascuna delle parti costituite, e in particolare del Comune di Formia, della Società Formia N. s.r.l. nonché della A. S.r.l.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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