Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-06-2011) 28-07-2011, n. 30034 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 2.04.2010 la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna alla pena dell’arresto e dell’ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a V.P. quale colpevole dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), artt. 93 e 95 e D.Lgs. n. n. 42 del 2004, art. 181 per avere, senza permesso di costruire e senza nullaosta paesaggistico, costruito in zona sismica e vincolata una tettoia di 170 mq con 13 pilastrini in profilato di ferro zincato sui quali era collocata una copertura dei pannelli di lamierino coibentato.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando violazione di legge e vizio di motivazione:

– sulla configurabilità del reato attesa la natura precaria dell’opera come definita dalla normativa regionale;

– sull’omessa declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione essendo incerta la data di realizzazione dell’opera.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Il ricorso è infondato.

PuntualizzatO che, quando "le sentenze di prime e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza d’appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo" Cassazione Sezione 1 n. 8868/2000, Sangiorgi, RV. 216906, va osservato che i giudici di merito hanno fondato il giudizio di colpevolezza su dati obiettivi puntualmente richiamati, ritenendo, alla stregua delle acquisizioni documentali, che il manufatto de quo, esteso circa 170 mq., avesse rilevante consistenza e consolidata struttura, sicchè doveva escludersi l’asserita natura precaria.

Non è corretta, quindi, la censura difensiva circa la precarietà dell’opera perchè "la natura precaria delle opere di chiusura e di copertura di spazi e superfici" per le quali la L.R. Sicilia n. 4 del 2003, art. 20 non richiede concessione e/o autorizzazione va intesa secondo un criterio strutturale, ovvero nel senso della facile rimovibilità dell’opera", nella specie non ravvisata con congrua motivazione, "e non funzionale, ovvero nel senso della temporaneità e provvisorietà dell’uso, sicchè tale disposizione, di carattere eccezionale, non può essere applicata al di fuori dei casi ivi espressamente previsti" Sezione 3 n. 16492/2010 RV. 246771.

Ne consegue che il motivo in punto di affermazione di responsabilità, che si fonda sulle stesse argomentazioni proposte in appello e puntualmente confutate dal giudice del gravame, è manifestamente infondato come il motivo sulla prescrizione del reato che, gravando sull’imputato che voglia giovarsi della causa estintiva l’onere di fornire la relativa prova, è collegato, nella specie, a una mera asserzione difensiva priva di qualsiasi elemento di concreto riscontro.

Grava, quindi, sul ricorrente l’onere delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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