Cons. Stato Sez. V, Sent., 16-08-2011, n. 4780 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il giudizio trae origine dall’impugnazione del parziale diniego opposto dal Comune di Gandino alla domanda, presentata dall’odierno appellante N. A., finalizzata al conseguimento di una concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell’art. 39 legge n. 724 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alle opere realizzate alla data della sospensione dell’annullata licenza edilizia n. 125 del 1989 nonché per quelle strettamente necessarie a renderle funzionali, ivi compresa la copertura dell’edificio;

in particolare, con il provvedimento oggetto di impugnazione in prime cure, l’amministrazione comunale, ha comunicato all’attuale ricorrente "l’avvenuta accettazione parziale della domanda di concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 39 della L. n.724/1994, relativa ai piani terra e primo, con esclusione del piano sottotetto";

con successivo provvedimento il Sindaco di Gandino ha disposto la parziale demolizione del fabbricato;

– con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto i ricorsi proposto dal N. avverso l’atto negativo e l’ordine di demolizione;

Reputato che le censure svolte dall’appellante non sono meritevoli di favorevole considerazione alla stregua dei rilievi che seguono:

– la doglianza tesa a riproporre l’assunto dell’avvenuta formazione del silenzio assenso è infondata in quanto il perfezionamento dell’invocato titolo tacito è stato nella specie impedito dalle tempestive richieste istruttorie articolate dal Comune – giustificate, per quanto riguarda il progetto statico e l’accatastamento, alla luce della necessità di individuare l’effettivo oggetto del condono in presenza di edificio in stato rustico, obiettivamente difforme dalla realtà rappresentata nell’originaria concessione edilizia ormai definitivamente annullata per illegittimità del piano particolareggiato – nonché della necessità di acquisire il nuovo parere ex art. 7 della legge n. 1497/1939, necessario a motivo della non corrispondenza delle opere per le quali era stato chiesto il condono rispetto a quelle originariamente assentite in sede di licenzia edilizia annullata;

non sussiste la dedotta violazione del disposto dell’art. 43 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto le opere ancora da eseguire relative al sottotetto devono essere considerate del tutto nuove rispetto alla struttura esistente in quanto miranti a realizzare una ulteriore unità abitativa, in precedenza inesistente e non in linea con la costruzione di copertura realizzata a titolo precario a seguito dell’ordine sospensione dei lavori;

– secondo un indirizzo giurisprudenziale meritevole di condivisione l’art. 43 cit. – che estende la possibilità di sanatoria delle opere edilizie non ultimate, per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, limitatamente alle strutture realizzate ed ai lavori che siano astrattamente necessari per la loro funzionalità- può essere applicato con riguardo ai soli lavori necessari al fine di assicurare la funzionalità di quanto già costruito, non già ai fini della sostanziale integrazione delle opere con interventi edilizi che diano di per sé luogo, come nella specie, a nuove strutture, ovvero non siano riconducibili ad un disegno progettuale completo, ad una destinazione già compiutamente delineata dalle opere eseguite (cfr., da ultimo, Consiglio Stato, sez. IV, 18 giugno 2009, n. 4011, secondo cui l’art. 43 comma 5, l. 28 febbraio 1985 n. 47, nella parte in cui prevede che possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, ma limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori strettamente necessari alla loro funzionalità, è applicabile solo ai lavori necessari per assicurare la funzionalità di quanto già costruito e non consente, pertanto, di integrare le opere con interventi edilizi che diano luogo a nuove strutture);

– tale tesi restrittiva è imposta dalla lettera e dalla ratio della norma, che si riferisce, expressis verbis, alle sole "strutture realizzate" e non a quelle da realizzare, consentendo invece il completamento dei lavori necessari alla funzionalità delle strutture già realizzate.

– l’infondatezza delle censure rivolte nei confronti del diniego di concessione in sanatoria evidenzia la non favorevole valutazione anche delle censure tese da dedurre l’illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione;

nell’ordinanza di demolizione impugnata risultano, peraltro, adeguatamente espresse le motivazioni dell’intervento repressivo, così come si appalesano di agevole individuazione le opere oggetto dell’ordine demolitorio, attraverso lo specifico richiamo agli elaborati grafici allegati alla concessione edilizia in sanatoria;

Reputato, in definitiva, che l’appello merita reiezione mentre sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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