Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-06-2011) 28-07-2011, n. 30033Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 12.05.2010 la Corte di Appello di Genova confermava la condanna alla pena dell’arresto e dell’ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a B.G. quale colpevole, essendo direttore dei lavori, di avere concorso nell’esecuzione, su un preesistente fabbricato, senza permesso di costruire, di opere edilizie terrazze e un abbaino previo abbassamento di un solaio in (OMISSIS).

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando violazione di legge sulla ritenuta configurabilità del reato poichè, non avendo le opere apportato modifica alla superficie, alla volumetria e alla sagoma del fabbricato, era sufficiente la presentata DIA che prevedeva la realizzazione di opere interne.

L’abbassamento di pochi centimetri del solaio non aveva comportato variazione di volumetria o di superficie.

Non erano state eseguite terrazze, ma balconi "a sbalzo" conformi al regolamento del Comune di Massa e alla L.R. n. 1 del 2005.

La lieve modifica della sagoma era stata disposta da uno dei proprietari sebbene egli avesse manifestato dissenso.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Sulla configurabilità del reato il ricorso non è puntuale perchè censura con argomentazioni giuridiche palesemente erronee e in punto di fatto la decisione fondata, invece, su congrue argomentazioni esenti da vizi logico-giuridici, essendo stati esaminati gli elementi probatori emersi a carico dell’imputato e confutata ogni obiezione difensiva.

La prescrizione dell’obbligo di munirsi del permesso di costruire persegue le finalità di controllo del territorio e di corretto uso dello stesso ai fini urbanistici e edilizi, sicchè sono assoggettati al regime del permesso di costruire tutti gli interventi che incidono sull’assetto del territorio, comportando una trasformazione urbanistica e edilizia del territorio comunale, donde l’infondatezza dei rilievi dell’appellante secondo cui l’esecuzione delle suddette opere era penalmente irrilevante, rientrando, invece, le stesse nella figura giuridica di ristrutturazione per la quale occorre, D.P.R. n. 389 del 2001, ex art. 10, comma 1, lett. a) il premesso di costruire, come per "le opere di ogni genere con le quali l’intervengo sul suolo o nel sudo, senza che abbia rilevanza giuridica il mezzo tecnico con cui sia stata assicurata la stabilità del manufatto, che può essere infisso o anche appoggiato al suolo, in quanto la stabilite non va confusa con l’irremovibilità della struttura o con la perpetuità della funzione a essa assegnata, ma si estrinseca nell’oggettiva destinazione dell’opera a soddisfare bisogni non provvisori ossia nell’attitudine a un’utilizzazione che non abbia il carattere della precarietà, cioè non sia temporanea e contingente" Cassazione Sezione 3 n. 12022/1997, Fulgoni, RV. 209199.

Nel caso in esame, i giudici di merito hanno assolto l’obbligo della motivazione spiegando esaurientemente le ragioni del proprio convincimento e ritenendo infondati i rilievi dell’imputato secondo cui, per l’esecuzione dell’opera, non occorreva il permesso di costruire, trattandosi, invece, di Opere ottenute mediante abbassamento dell’originario solaio e l’esecuzione di due terrazzi, in difformità della presentata DIA che hanno comportato aumento di volumetria, di superficie e di sagoma (per l’elevazione di un abbaino) del fabbricato determinando immutazione dell’assetto urbanistico del territorio.

Corretta, quindi, è la qualificazione del fatto come ristrutturazione edilizia che consiste nella trasformazione di un organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che portino a un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente con interventi che comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti.

Tale attività di ristrutturazione può attuarsi attraverso una serie d’interventi che si caratterizzano per la connessione finalistica delle opere eseguite, che non devono essere riguardate analiticamente ma valutate nel loro complesso al fine di individuare se esse siano o meno rivolte al recupero edilizio dello spazio attraverso la realizzazione di un edificio in tutto o in parte nuovo Cassazione Sezione 3 n. 35897/2008.

Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 1, lett. c), come modificato dal D.Lgs. n. 301 del 2002 assoggetta a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia "che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici", ovvero si connettano a mutamenti di destinazione d’uso, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A).

Nella specie, tanto è stato correttamente riscontrato sia per la modifica della destinazione d’uso della porzione di un edificio destinata a sottotetto che è stato adibito a locale residenziale alterando in tal modo il complessivo assetto del territorio comunale attuato mediante lo strumento urbanistico al quale è affidata la pianificazione delle diverse destinazioni d’uso del territorio e l’assegnazione a ciascuna di esse di determinate quantità e qualità di servizi cfr. Sezione 3 n. 24096/2008 rv. 240726 sia per la realizzazione di un’opera che richiedeva il conseguimento del permesso di costruire avendo la ristrutturazione comportato gli aumenti sopra specificati cfr. Cassazione Sezione 3, n. 35177/2002, Cinquegrani, RV. 222740: "Alla stregua dello vigente disciplina urbanistica, ivi compresa quella dettata dalla L. 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 6, lett. b), e di quella contenuta nell’art. 3, comma 1 e art. 10, comma 1 del T.U. approvato con D.P.R. n. 360 del 2001. le opere interne e gli interventi di ristrutturazione edilizia, come pure quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo necessitano di concessione edilizia (permesso di costruire), ogni qual volta comportino mutamento di destinazione d’uso tra categorie d’interventi funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e, qualora debbano essere realizzati nei centri storici, anche nel caso in cui comportino mutamento di destinazione d’uso all’interno di una categoria omogenea".

Conseguentemente bene è stato ritenuto che il mutamento di destinazione d’uso di un immobile, attuato attraverso la realizzazione di opere edilizie (cd. strutturale), dopo l’ultimazione del fabbricato e durante la sua esistenza, realizza un’ipotesi di ristrutturazione edilizia (secondo le definizioni normative), in quanto l’esecuzione dei lavori, anche se di entità modesta, porta pur sempre alla creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Non è puntuale il motivo sulla negata esclusione della responsabilità per l’asserita manifestazione di dissenso alla realizzazione dell’abbaino perchè "il direttore dei lavori che. senza formalizzare la proprie dimissioni dall’incarico. si disinteressi dell’esecuzione delle opere edilizie realizzate in difformità del provvedimento autorizzatorio, risponde anch’egli del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, stante l’obbligo, gravante sullo stesso, di vigilare sulla esecuzione delle opere" Cassazione Sezione 3 n. 38924/2006 RV. 235465.

Il rigetto del ricorso comporta l’onere delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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