Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-06-2011) 28-07-2011, n. 30162

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata M.A. veniva condannato alla pena di Euro 800 di ammenda per il reato di cui all’art. 582 cod. pen., commesso il (OMISSIS) colpendo con un pugno P. P. nel corso di una lite svoltasi presso l’abitazione in (OMISSIS) di quest’ultimo e della di lui moglie M.I., sorella dell’imputato, cagionando al P. trauma contusivo al quarto dito della mano sinistra ed al rachide lombare.

La responsabilità dell’imputato era ritenuta in base alle dichiarazioni della parte offesa ed alla certificazione medica sulle lesioni.

2. Il ricorrente deduce:

2.1. violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di una malattia penalmente rilevante, osservando che la diagnosi contenuta nel certificato, allegato in copia al ricorso, e riportata nell’imputazione, era evidentemente fondata sulle sole sensazioni dolorose riferite dal P., tenuto conto delle risultanze dello stesso referto sull’esito negativo dell’Indagine radiografica e sull’essere la patologia non degna di cure, e che pertanto non è riscontrabile un’alterazione funzionale dell’organismo;

2.2. mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato, ed in particolare alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, viceversa interessate e contraddittorie, ed all’Ingiustificato giudizio di inattendibilità della deposizione di M.I.;

2.3. violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena, non adeguatamente giustificata pur discostandosi la stessa dal minimo edittale.

Motivi della decisione

1. Va preliminarmente dato atto che il difensore dell’imputato faceva pervenire a questa Corte due memorie con le quali riferiva di un’intervenuta remissione della querela e della accettazione della stessa da parte dell’imputato, non producendo tuttavia tali atti, ma unicamente copie delle procure rilasciate rispettivamente per la remissione e l’accettazione. A tutt’oggi gli atti di cui sopra non risultano presenti nel fascicolo processuale; la causa estintiva del reato non è pertanto documentata.

2. Il motivo di ricorso relativo alla sussistenza di una malattia penalmente rilevante è infondato. Il certificato medico in atti, richiamato dalla sentenza impugnata, non fa riferimento ad esiti negativi dell’indagine radiografica, e contiene una precisa diagnosi di evento traumatico, associata ad una prognosi di guarigione di giorni quattro ed alla indicazione di una terapia di riposo ed applicazioni di ghiaccio; la sussistenza di una malattia penalmente rilevante è dunque adeguatamente motivata.

3. Il motivo di ricorso relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato è anch’esso infondato. La sentenza impugnata motivava invero congrua mente valutando l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, con particolare riguardo alla carenza di interesse per non essersi la stessa costituita parte civile, il riscontro offerto alle stesse dal certificato e la sussistenza di profili di inattendibilità specificamente individuati nella versione della teste M.I.; argomenti ai quali il ricorrente oppone una diversa valutazione di elementi di fatto sulla credibilità del P. e della M.I., che non evidenziano nella motivazione della sentenza vizi logici rilevabili in questa sede.

4. Infondato è infine il motivo di ricorso relativo alla determinazione della pena. La prossimità della stessa al minimo edittale rende infatti adeguata la motivazione della sentenza impugnata in termini di congruità rispetto ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen..

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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