Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-06-2011) 28-07-2011, n. 30161

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Corteleona in data 17.9.2008, appellata dalla parte civile, B.M. veniva dichiarata responsabile agli effetti civili dei reati di cui agli artt. 594 e 582 cod. pen., commessi in (OMISSIS) rivolgendo a V.L. le espressioni "non rompermi i coglioni, fatti i cazzi tuoi, vaffanculo, troia, stronza", colpendola con schiaffi al volto e cagionandole bruciore oculare, e condannata al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

La responsabilità dell’imputata, assolta in primo grado per non aver commesso il fatto, era ritenuta in base alle dichiarazioni della persona offesa ed al certificato medico.

2. La ricorrente deduce:

2.1. mancanza o Illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputata con particolare riguardo all’omessa valutazione dell’attendibilità intrinseca della parte offesa alla luce dei rapporti conflittuali con l’imputata, dati dalla convivenza fra la V. e l’ex compagno della B., e dell’interesse economico derivante dalla costituzione di parte civile;

2.2. violazione di legge in ordine alla configurabllità del reato di cui all’art. 582 cod. pen., difettando nella specie l’insorgenza di una riduzione apprezzabile della funzionalità in danno della persona offesa, tale non essendo la mera condizione di dolore fisico.

Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputata è infondato.

La sentenza impugnata motivava invero coerentemente sia sull’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della persona offesa, per la mancanza di contraddizioni e la collocazione in un credibile contesto fattuale, sia sul riscontro costituito dalla certificazione medica, e segnatamente sulla constatazione di un arrossamento della guancia sinistra compatibile con gli schiaffi denunciati, aggiungendo come l’imputata non avesse fornito una versione alternativa; argomenti che superano senza manifeste illogicità le considerazioni difensive sulle ragioni di interesse nella deposizione della V..

2. Il motivo di ricorso relativo alla configurabilità del reato di cui all’art. 582 cod. pen. è anch’esso infondato. Il certificato medico, richiamato nella sentenza impugnata, recava invero una diagnosi di iperemia e la prescrizione di una terapia a base di applicazione di ghiaccio e somministrazione di medicinali antidolorifici; elementi dai quali si desume l’esistenza di una pur lieve alterazione della funzionalità dell’organismo della vittima.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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