T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 16-08-2011, n. 1512 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con istanza di accesso agli atti del 30.12.2010, indirizzata all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce ed alla Guardia di Finanza – Tenenza di Maglie, il ricorrente, dipendente dello studio dentistico del dott. Scarpello Marcantonio, chiedeva di estrarre copia degli atti di accertamento e di indagine fiscale, con relativa documentazione fiscale allegata, riguardanti i professionisti Cerullo Antonio (anch’egli dipendente del medesimo studio dentistico), Cazzato Luigi (datore di lavoro dell’istante) e Scarpello Marcantonio, nonché riguardanti qualsiasi altro soggetto che fosse stato accertato per gli stessi fatti contestati all’istante; chiedeva, altresì, tutta la documentazione oggetto di sequestro, repertata nei verbali della Guardia di Finanza del 22 e 24 gennaio 2009 ed indicata nell’all. 2 del processo verbale di constatazione del 3.11.2010, con cui veniva contestato al ricorrente il maggior reddito, anche ai fini IVA, proveniente dall’attività illecita di esercizio abusivo della professione di dentista, in concorso con Cazzato Luigi e Cerullo Antonio.

Quanto sopra, sul presupposto che detta documentazione sarebbe stata utile al fine di verificare la correttezza delle attribuzioni dei ricavi della predetta attività, suddivisi per quote, nonché la correttezza della determinazione del reddito per ciascuno dei menzionati professionisti.

Con nota prot. 0031451/11 del 20.01.2011, la Guardia di Finanza rifiutava l’accesso, sul duplice rilievo che, con riguardo agli atti di accertamento richiesti, non si specificava l’interesse in relazione alla situazione giuridica da tutelare e che l’istanza sembrava piuttosto rivolta ad un controllo generalizzato sull’operato della P.A., come tale non consentito stante il disposto dell’art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990; peraltro, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, gli atti di cui si chiedeva l’ostensione rientravano nella categoria di quelli inaccessibili ex art. 5, comma 1, lett. a), del D.M. n. 603/1996.

Quanto, invece, alla documentazione oggetto di sequestro da parte della Guardia di Finanza e repertata nei verbali di quest’ultima, l’Amministrazione rappresentava che la stessa era ormai confluita nel fascicolo penale aperto presso la Procura della Repubblica di Lecce e, quindi, inaccessibile perché non più nella disponibilità della Guardia di Finanza.

Ciò posto, con il ricorso in epigrafe il ricorrente chiede l’annullamento dell’atto impugnato e la declaratoria del proprio diritto ad accedere alla documentazione richiesta, con condanna alle spese dell’Amministrazione intimata.

Con atto depositato in data 11.3.2011 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendo che il ricorso sia dichiarato irricevibile, inammissibile, o rigettato nel merito.

Alla camera di consiglio del 18 maggio 2011, su istanza di parte, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il Collegio reputa non fondate le doglianze del ricorrente per i motivi di seguito illustrati.

La domanda di accesso, nella parte relativa alla richiesta degli atti indicati ai punti 1, 2, 3 e 4 dell’istanza (atti di accertamento/constatazione, di indagine fiscale e relativi allegati, nonché le ricevute fiscali, sia riferiti a soggetti determinati, sia, a maggior ragione, riferiti a "qualsivoglia soggetto che sia stato accertato per i medesimi fatti contestati all’istante"), è inammissibile per genericità, in quanto l’interessato non indica specifici atti o provvedimenti che l’Amministrazione avrebbe dovuto esibire, né, con riguardo alle ricevute fiscali, un periodo di riferimento. Il ricorrente, invero, non precisa in maniera esaustiva neppure quale sia il proprio interesse all’accesso di tale documentazione in relazione alla situazione giuridica da tutelare o a quali fini la stessa è stata richiesta. In proposito si osserva che l’oggetto dell’accesso va circoscritto mediante la puntuale indicazione di atti determinati e la relativa istanza non può avere un contenuto esplorativo, diretta cioè a conoscere qualsiasi provvedimento formato o detenuto dall’Amministrazione, ove eventualmente esistente, e riferito ad un determinato procedimento (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 15 luglio 2010, n. 26070). L’art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990 esclude, infatti, che siano ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.

A ciò aggiungasi che, quando l’accesso riguarda atti che coinvolgono terze persone, come nel caso in esame, incontra il limite della riservatezza che, in un bilanciamento di contrapposti interessi, può soccombere rispetto a quello di accesso solo se gli atti di cui si chiede l’ostensione siano strettamente necessari per la difesa di un interesse giuridico (T.A.R. Valle d’Aosta Aosta, sez. I, 11 dicembre 2008, n. 98), con la conseguenza che la specificazione di quest’ultimo e della rilevanza degli atti richiesti rispetto alla sua tutela è, in tal caso, particolarmente necessaria.

A sostegno di quanto sino ad ora detto milita la posizione della giurisprudenza amministrativa, la quale ha più volte chiarito che "non merita accoglimento la richiesta di accesso alla documentazione in possesso della p.a. che risulti caratterizzata da una formulazione eccessivamente generalizzata, ossia riguardante non specifici atti o provvedimenti, bensì la documentazione di un’attività svoltasi attraverso un imprecisato numero di atti, riguardanti l’intera indagine, senza indicarne i fini, senza specificazione della attinenza degli atti e documenti in relazione ai fatti contestati, atteso che l’eventuale soddisfazione di simile richiesta importerebbe un’opera di ricerca, catalogazione, sistemazione che non rientra nei doveri posti all’amministrazione dalla normativa di cui al capo V l. n. 241 del 1990, oltre che un generalizzato controllo su un ramo dell’amministrazione" (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8287; Consiglio di Stato, sez. IV, 22 settembre 2003, n. 5360).

Nel caso di specie, il ricorrente ha formulato una richiesta di estrazione di copia di atti imprecisati, sia nel numero che nella tipologia, in parte riferiti ad un numero imprecisato di soggetti indeterminati (punto 4 dell’istanza di accesso).

Peraltro, stante la previsione dell’art. 5 del D.M. n. 603/1996, comunque non sarebbe stato possibile consentire l’accesso agli atti e documenti allegati alle dichiarazioni fiscali, né, come ha precisato la giurisprudenza (T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, 26 gennaio 2006, n. 50), alle dichiarazioni coinvolte in un procedimento tributario di accertamento e verifica. Quanto mai doveroso, quindi, era l’onere di specificazione degli atti richiesti in capo al ricorrente, sia per consentire all’Amministrazione eventualmente concedente l’accesso, di poter rispettare il limite all’ostensione normativamente imposto, sia a scopo collaborativo, ovvero nell’ottica di rendere più semplice l’attività amministrativa preordinata all’eventuale rilascio delle copie.

Quanto, poi, alla documentazione richiesta al punto 5 dell’istanza di accesso, con la nota impugnata l’Amministrazione ha rappresentato di essere nell’oggettiva impossibilità di consentirne l’ostensione, atteso che la stessa non è più nella materiale disponibilità della Guardia di Finanza, ma è convogliata nel fascicolo penale aperto presso la Procura della Repubblica di Lecce. E’ evidente, quindi, a fronte di detta motivazione, come la pretesa dell’interessato ad ottenere copia di quest’ultima documentazione non possa più essere rivolta all’Amministrazione finanziaria, che, con la nota impugnata, ha compiutamente riscontrato le richieste del ricorrente nel rappresentargli la propria impossibilità ad evadere l’istanza dallo stesso proposta.

Per i motivi che precedono, quindi, il ricorso va respinto.

Sussistono valide ragioni (l’attività difensiva della difesa erariale, svolta con memoria puramente formale) per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda – definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *