Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-06-2011) 28-07-2011, n. 30160

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di Pace di Menaggio in data 18.12.2009, con la quale B.L. e R.A. venivano assolte per insussistenza dei fatti dalle imputazioni di cui agli artt. 594 e 612 cod. pen. loro contestate come commesse in (OMISSIS) da entrambe rivolgendo a M.L. e C.P. le espressioni "adesso la troia è lì che legge il giornale … ve la faremo pagare … col cazzo ve la togliamo la denuncia … dovete stare alle nostre regole … vedrete, abbasserete la cresta, bastardi" ed il (OMISSIS) dalla sola R. profferendo nei confronti della M. le frasi "corri stronza … questa sì che è proprio una bella giornata".

La ricorrente deduce violazione di legge in ordine all’assunzione in primo grado dell’esame delle imputate successivamente a quello dei testi a discarico ed alla mancata assunzione della prova decisiva costituita dalla nuova escussione della parte offesa M. e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione all’assoluzione delle imputate, con particolare riguardo a quest’ultimo proposito carenza di un’approfondita valutazione dell’attendibilità delle lineari dichiarazioni delle parti offese, essendosi i giudici di merito limitati a registrare la contrapposizione alle stesse delle generiche e contraddittorie dichiarazioni delle imputate e del teste C..

E’ pervenuta memoria per l’imputata.

Motivi della decisione

Il motivo di ricorso relativo all’assoluzione delle imputate è fondato.

La sentenza impugnata, premesso un corretto riferimento alla necessità di particolare cautela nella valutazione delle dichiarazioni delle parti offese, in quanto costituitesi parti civili, in presenza di una situazione di pregressa conflittualità con le imputate, ne traeva tuttavia la conclusione della necessità per ciò solo di riscontri estrinseci alle predette dichiarazioni.

L’attenzione richiesta nel giudizio di cui sopra presuppone viceversa un accurato confronto delle opposte versioni delle persone offese e degli imputati, esaminando in primo luogo l’intrinseca attendibilità di entrambe le posizioni; potendosi valutare solo all’esito di tale analisi la prospettabilità di dubbi sulla credibilità delle parti offese e la conseguente la necessità di elementi di riscontro esterno (Sez. 3, n. 22848 del 27.3.2003, imp. Assenza, Rv. 225232).

Nel caso di specie difettava viceversa un’indagine sulla credibilità delle dichiarazioni delle imputate e dei testi a discarico rispetto a quella delle dichiarazioni delle persone offese, tale da sostenere adeguatamente l’affermazione della necessità di riscontri, essendosi i giudici di merito limitati a prendere atto dell’esistenza di versioni contrapposte in un contesto conflittuale di per sè non incompatibile con la fondatezza della tesi accusatoria.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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