Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-06-2011) 28-07-2011, n. 30159

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di Pace di Milano in data 17.11.2009, con la quale L. M. veniva condannato alla pena di Euro 800 di multa, nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato di cui all’art. 582 cod. pen. commesso in (OMISSIS) avventandosi contro A.C., facendola ripetutamente cadere e battere con il capo a terra e provocandole contusioni allo zigomo destro, al piede destro ed ai rachidi cervicale e sacrale.

La responsabilità dell’imputato era ritenuta in base alle dichiarazioni della parte offesa, al riscontro delle stesse nel certificato medico ed alle smentite testimoniali delle dichiarazioni dell’imputato.

2. L’imputato ricorre deducendo:

2.1. violazione di legge in ordine all’eccepita illegittimità della nuova assunzione testimoniale della parte offesa in primo grado, disposta ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. al solo fine di risolvere contrasti fra le prime dichiarazioni della stessa e quelle dell’imputato e quindi al di fuori dei limiti di eccezionaiità dello strumento processuale.

2.2. violazione di legge e contraddittorietà ed illogicità della motivazione sull’affermazione di responsabilità dell’imputato, lamentando la mancata risposta della sentenza impugnata alle censure dell’appellante sulle contraddittorietà emerse fra i testimoni assunti e l’irrilevanza della deposizione del teste M..

Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo all’eccepita illegittimità della nuova assunzione testimoniale della parte offesa in primo grado è infondato. Nella sentenza impugnata si evidenziava invero come il nuovo esame testimoniale della persona offesa non avesse in concreto introdotto alcun ulteriore elemento di giudizio, essendo rimasti inalterati, all’esito della stessa, i contrasti fra le opposte versioni della A. e dell’imputato; la prova della quale il ricorrente contesta la legittimità si rivelava dunque ininfluente sull’apparato motivazionale delle sentenza, che risolveva il predetto contrasto nei termini di cui al punto che segue.

2. Parimenti infondato è il motivo di ricorso relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato.

La motivazione della sentenza impugnata esaminava dettagliatamente i contenuti delle acquisite deposizioni testimoniali e dell’esame dell’imputato, giungendo coerentemente ad un giudizio di attendibilità della persona offesa in base al riscontro del referto e ad un’opposta valutazione di inaffidabilità delle dichiarazioni dell’imputato in quanto smentito su punti rilevanti da quanto riferito dai testi M. e B.; le censure dell’appellante venivano pertanto ad esserne Implicitamente disattese con un’argomentazione immune da vizi logici rilevabili in questa sede.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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