Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-06-2011) 28-07-2011, n. 30158

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine, Sezione distaccata di Palmanova, in data 6.4.2006, D.L. veniva condannato alla pena di Euro 50 di multa per il reato di cui all’art. 612 cod. pen. commesso il 22.5.2004 puntando dall’ingresso della propria abitazione in (OMISSIS)un fucile da caccia verso la moglie separata G. L. e la vicina D.F.G., le quali si trovavano nel cortile, e rivolgendo alla D.F. le parole "ho pronto un colpo anche per te".

La responsabilità dell’imputato, a seguito di un procedimento susseguente ad opposizione a decreto penale, veniva affermata in base alle dichiarazioni delle parti offese.

2. L’imputato ricorre deducendo:

2.1. violazione di legge in ordine all’eccepita nullità del decreto penale per essere stata la relativa richiesta presentata dal pubblico ministero oltre il termine di mesi sei dalla data di iscrizione previsto dall’art. 459 cod. proc. pen., osservando che l’orientamento giurisprudenziale richiamato dai giudici di merito nel senso della natura ordinatoria di detto termine è superato dalla sopravvenuta modifica dell’art. 111 Cost. rispetto ai principi di parità fra accusa e difesa, nella specie violata a fronte della ritenuta perentorietà del termine per l’opposizione dell’imputato, e di ragionevole durata processo, contrasta con la più recente giurisprudenza sulla legittimità del rigetto della richiesta di decreto per mancato rispetto del termine e non è giustificato dal principio di obbligatorietà dell’azione penale, della quale non è comunque impedito l’esercizio nelle forme ordinarie;

2.2. violazione di legge in ordine all’eccepita nullità del decreto penale per mancata sottoposizione dell’imputato all’interrogatorio dallo stesso richiesto con istanza di dissequestro nel corso delle indagini, osservando che tale atto equivaleva ad una presentazione spontanea ai sensi dell’art. 374 cod. proc. pen., che la mancata previsione dell’interrogatorio dell’imputato nel procedimento per decreto non rileva laddove la richiesta veniva presentata in una fase in cui la scelta del rito non era stata ancora adottata dal pubblico ministero e che tanto violava l’art. 111 Cost. privando la difesa di un mezzo di prova;

2.3. violazione di legge in ordine all’eccepita nullità del decreto penale per mancato emissione dell’avviso di chiusura delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 415 bis cod. proc. pen., osservando che l’assenza di richiami a quest’ultima previsione nelle norme sul procedimento per decreto non è rilevante in considerazione della natura generale di detta previsione;

2.4. violazione di legge ed omessa motivazione in ordine alla mancata assunzione della prova decisiva costituita dalla deposizione del teste Mar. Z., inizialmente ammessa quale prova d’accusa e successivamente revocata dal Tribunale con ordinanza in data 6.4.2006 nonostante l’opposizione della difesa alla rinuncia del pubblico ministero, osservando che detta decisione violava l’art. 495 c.p.p., comma 4 bis laddove lo stesso consente la rinuncia alla prova con il consenso delle altre parti, che la testimonianza era rilevante per la prova sull’elemento psicologico del reato, avendo il verbalizzante personalmente provveduto al sequestro del fucile di cui all’imputazione ed alla verifica delle condizioni dell’arma, e che la Corte d’Appello non si pronunciava sul punto;

2.5. violazione di legge in ordine all’eccepita inosservanza del principio di correlazione fra accusa e sentenza nella condanna dell’imputato per minaccia in danno sia della G. che della D. F., laddove l’imputazione contestava la frase minacciosa come rivolta unicamente a quest’ultima e la stessa D.F. confermava peraltro che al momento la G. volgeva le spalle all’imputato;

2.6. violazione di legge in ordine alla affermata sussistenza dell’elemento psicologico del reato laddove dall’istruttoria dibattimentale era emerso che l’imputato usciva dall’abitazione per far riparare il proprio fucile Franchi, impugnando l’arma senza imbracciarla, e dopo aver rivolto alla D.F. l’espressione contestata diceva immediatamente alle due donne che il fucile non era funzionante, il che esclude il dolo della minaccia anche nella forma eventuale;

2.7. violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all’appellata disposizione di confisca delle armi e delle munizioni sequestrate all’imputato, aggiunta alla sentenza di primo grado mediante provvedimento di correzione in data 30.5.2006, osservando che detta disposizione costituiva parte integrante della citata sentenza, che pertanto l’assunto della Corte d’Appello di non aver titolo a provvedere su quella che veniva qualificata come un’istanza di dissequestro è erronea e si risolve in un’omessa motivazione anche rispetto al dovere di trasmettere l’impugnazione al giudice competente ai sensi dell’art. 568 cod. proc. pen., e che la confisca di tutte le armi e le munizioni dell’imputato è illegittima in quanto il reato veniva in tesi commesso con una sola arma, che le testi indicavano nel fucile Franchi e la cui mancata identificazione non giustificherebbe comunque l’estensione del provvedimento.

Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo all’eccepita nullità del decreto penale per tardività della richiesta del pubblico ministero è infondato.

La sentenza impugnata richiamava correttamente i principi giurisprudenziali sulla natura esclusivamente ordinatoria del termine previsto dall’art. 459 c.p.p., comma 1 per la pronuncia del decreto penale, e sulla mera irregolarità conseguentemente ravvisabile nel mancato rispetto di detto termine (Sez. U, n. 3 del 6.3.1992, imp. Glarey, Rv. 189402). Non contrasta con detti principi l’affermata legittimità del rigetto, da parte del Giudice per le indagini preliminari, della richiesta di emissione del decreto tardivamente presentata; il carattere ordinatorio del termine non esclude infatti la possibilità del controllo giudiziale sull’osservanza dello stesso, senza tuttavia che dall’esito di siffatto controllo derivino conseguenze in tema di nullità del decreto (Sez. 3, n. 2210 del 23.11.2005, imp. Del Ponte, Rv.233253; Sez. 5, n. 41146 del 22.4.2005, imp. Lorello, Rv.232541). Neppure le conclusioni della Corte territoriale si pongono in conflitto con i principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata del procedimento penale. Quest’ultima deve invero essere rapportata all’intero procedimento, e non ad una singola fase dello stesso; e la natura ordinatoria del termine non incide apprezzabilmente sul diritto dell’imputato di essere informato nel più breve tempo possibile dell’accusa a suo carico (Sez. 5, n. 27514 del 4.2.2004, imp. Aramini, Rv. 2287009).

2. Il motivo di ricorso relativo all’eccepita nullità del decreto penale per mancata sottoposizione dell’imputato all’interrogatorio è anch’esso infondato. Tale passaggio procedimentale non è invero previsto dalla legge nel procedimento per decreto (Sez. 6, n. 3745 del 16.11.1999, imp. Morandi, Rv. 215313).

3. Analoghe ragioni evidenziano l’infondatezza del motivo di ricorso relativo all’eccepita nullità del decreto penale per mancato emissione dell’avviso di chiusura delle indagini preliminari. Anche tale adempimento non è infatti previsto per il procedimento per decreto e neppure è compatibile con lo stesso, in quanto caratterizzato dalla posticipazione del contraddittorio all’eventuale opposizione, alla previsione di un congruo termine per la presentazione di quest’ultima e dalla presenza nel decreto di tutti gli elementi utili alla difesa (Sez. 3, n. 41292 dell’8.11.2006, imp. Proscia, Rv. 235502).

4. Infondato è ancora il motivo di ricorso relativo alla mancata assunzione della deposizione del teste Mar. Z.. Le considerazioni del ricorrente sono invero superate dal giudizio di non decisività della prova espresso con l’ordinanza pronunciata in primo grado, tenuto conto di quanto si dirà nel seguito con riguardo all’irrilevanza del tema dell’efficienza dell’arma, oggetto della deposizione richiesta, sul percorso motivazionale dei giudici di merito rispetto alla configurabilità del reato contestato.

5. Infondato è altresì il motivo di ricorso relativo all’eccepita inosservanza del principio di correlazione. Nessuna sostanziale discrepanza è invero ravvisa bile sul punto fra l’imputazione e la sentenza laddove la prima contesta un fatto che comprende testualmente il puntamento dell’arma nei confronti di entrambe le donne.

6. Pure infondato è il motivo di ricorso relativo alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato.

La sentenza impugnata motivava invero coerentemente sulla base delle concordi deposizioni delle testi per le quali l’imputato solo dopo aver puntato il fucile nella loro direzione ed aver poi riposto l’arma nella propria autovettura diceva che la stessa era danneggiata, e sulla conseguente valenza minatoria della condotta anche laddove il fucile fosse stato realmente inefficiente;

circostanza della quale si sottolineava peraltro il mancato riscontro nella deposizione dell’armiere M.G., secondo il quale il fucile rinvenuto presso il suo esercizio gli era stato portato dall’imputato per mere operazioni di manutenzione.

7. Infondato è infine il motivo di ricorso relativo alla confisca.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’ordinanza con quale tale disposizione veniva adottata non integrava il dispositivo della sentenza di primo grado, ma costituiva separato provvedimento in materia di esecuzione con riguardo ai corpi di reato; il che rende assolutamente corrette le conclusioni della sentenza impugnata.

Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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