T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 16-08-2011, n. 1491 Ricorso straordinario al Capo dello Stato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’extracomunitario A.K. (di nazionalità irakena) impugna la nota dirigenziale prot. n° 111821 del 22 Giugno 2010, notificata il 30 Giugno 2010, con cui il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, invita la Questura di Brindisi ad organizzare l’immediato trasferimento in Grecia del ricorrente (ai fini dell’esame della richiesta di protezione internazionale da lui presentata in Italia), in adempimento del parere negativo espresso dal Consiglio di Stato nell’ambito del ricorso straordinario proposto dal medesimo (in data 7 Maggio 2010) avverso il provvedimento di trasferimento in Grecia precedentemente adottato dallo stesso Ministero, nonché il conseguente ordine della Questura di Brindisi del 30 Giugno 2010 di presentarsi il 7 Luglio 2010 per l’esecuzione del trasferimento in Grecia.

A sostegno dell’impugnazione interposta sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.

1) Violazione di legge, in particolare degli articoli 7 e 8 della Legge n° 241/1990 – Eccesso di potere.

2) Violazione dell’art. 3, comma 4, del Regolamento CE 242/2003 – Eccesso di potere.

3) Violazione di legge, in particolare dell’art. 14 del D.P.R. n° 1199/1971 – Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

4) Eccesso di potere – Violazione del diritto di difesa.

5) Violazione di legge, in particolare dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 28 Luglio 1951 – Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto della domanda azionata, il ricorrente concludeva come riportato in epigrafe.

Si è costituita in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, l’Amministrazione dell’Interno depositando una breve memoria difensiva con cui ha chiesto la reiezione del ricorso.

Il ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, che è stata respinta da questa Sezione con ordinanza n° 684 del 9 Settembre 2010.

Alla pubblica udienza del 27 Luglio 2011 il difensore del ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse del suo cliente, quindi, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Osserva il Collegio che il ricorso introduttivo del presente giudizio è manifestamente inammissibile per violazione del principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale ("electa una via non datur recursus ad alteram"), in quanto proposto avverso atti amministrativi meramente consequenziali rispetto al provvedimento ministeriale di trasferimento in Grecia (ai fini dell’esame della richiesta di protezione internazionale presentata in Italia) già impugnato dal medesimo ricorrente in data 7 Maggio 2010 con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

L’operatività del principio in questione, espresso nell’art. 8 secondo comma del D. P. R. 24 Novembre 1971 n° 1199 ("Quando l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato") e nell’art. 20 quarto comma della Legge 6 Dicembre 1971 n° 1034 ("Quando sia stato promosso ricorso al tribunale amministrativo regionale è escluso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica"), testualmente riferito al caso di ricorsi proposti, nelle diverse sedi giurisdizionale e straordinaria, avverso gli stessi atti, è stata infatti notoriamente estesa, in via d’interpretazione giurisprudenziale consolidata, all’ipotesi dell’impugnativa di atti distinti, purché legati tra loro da un nesso di presupposizione (Cfr: ex multis: T.A.R. Campania Salerno, 8 Gennaio 2009 n° 15).

In particolare, si è condivisibilmente affermato che: "La regola dell’alternatività tra il ricorso straordinario al Capo dello Stato e quello giurisdizionale, sancita dall’art. 8 del D P.R. 24 Novembre 1971 n° 1199, pur non essendo suscettibile di interpretazione analogica, allorché le due impugnative riguardino atti distinti, deve comunque ritenersi operante nel caso in cui dopo l’impugnativa in sede giurisdizionale dell’atto presupposto venga successivamente impugnato in sede straordinaria l’atto conseguente, in relazione alla "ratio" della norma summenzionata, la quale appare volta ad impedire un possibile contrasto di giudizi in ordine al medesimo oggetto sostanziale. Tale principio è da ritenersi ugualmente valido nella situazione inversa in cui l’atto presupposto sia stato precedentemente impugnato in sede straordinaria" (Consiglio Stato, IV Sezione, 21 Aprile 2005 n° 1852).

Nella motivazione della sentenza, testé citata, si osserva, inoltre, che: "La correttezza di un simile orientamento appare altresì suffragata dalle sopravvenute disposizioni della Legge 21 Luglio 2000 n° 205, che all’art. 1, nel modificare l’art. 21 della Legge n° 1034 del 1971, pongono in rapporto di stretta correlazione tutti i provvedimenti successivi che risultino connessi a quello originariamente impugnato, stabilendo che i predetti atti ulteriori sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti, al fine evidente di favorire la trattazione congiunta di tutte le questioni afferenti ad un medesimo oggetto".

L’argomento, da ultimo espresso, può essere, a parere del Collegio, ulteriormente approfondito richiamando l’indirizzo espresso nella sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato 16 Ottobre 2006 n° 6170, secondo cui l’istituto dei motivi aggiunti in corso di causa avverso atti diversi da quelli impugnati con il ricorso principale, purché a quelli direttamente collegati, introdotto dalla Legge 21 Luglio 2000 n° 205, risponde ad esigenze di economia processuale ed è comunque alternativo alla riunione dei due distinti ricorsi, eventualmente proposti separatamente, ferma restando l’autonomia delle impugnative: orbene, è evidente come un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, proposto avverso un atto amministrativo consequenziale ad un provvedimento, precedentemente impugnato in sede straordinaria, oltre a violare la regola sopra riferita della necessaria presentazione di motivi aggiunti contro i provvedimenti connessi a quello originariamente impugnato, impedisce in pratica anche il ricorso all’istituto, alternativo, della riunione dei due (o più) ricorsi, proposti separatamente (nella stessa sede, giurisdizionale o straordinaria), con conseguente frustrazione dell’esigenza, posta in rilievo dai Giudici di Palazzo Spada, di tutela della speditezza e della concentrazione giudiziale.

Il principio, testé enunciato, non potrebbe del resto esser derogato, in virtù della dedotta diversità degli atti impugnati con il ricorso straordinario e con quello proposto in sede giurisdizionale, in quanto, nel caso di specie, non può essere trascurata la sostanziale unità del procedimento amministrativo di che trattasi.

Per le ragioni innanzi illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Sussistono gravi ed eccezionali motivi (tra cui l’assoluta precarietà della situazione personale del ricorrente) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

Il Tribunale, inoltre, risultando insussistenti, in ragione della sopra evidenziata manifesta inammissibilità della pretesa azionata, i presupposti di legge per l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, conferma la decisione reiettiva della relativa istanza adottata in data 8 Ottobre 2010 dall’apposita Commissione costituita presso questo T.A.R..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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