DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n. 274 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanita’ penitenziaria.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 50 del 2-3-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che approva lo statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia; Visto l’articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008, concernente le modalita’ e i criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e dei beni strumentali in materia di sanita’ penitenziaria; Sentita la Commissione paritetica prevista dall’articolo 65 dello statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, della salute e per la pubblica amministrazione e l’innovazione; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito operativo 1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, numero 16), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), le modalita’, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio sanitario della Regione delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanita’ penitenziaria.

Art. 2 Trasferimento delle funzioni sanitarie 1. Sono trasferite al Servizio sanitario della Regione tutte le funzioni sanitarie svolte nell’ambito del territorio regionale dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, comprese quelle concernenti il rimborso alle comunita’ terapeutiche, sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica dei detenuti di cui all’articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, per il collocamento, disposto dall’autorita’ giudiziaria, nelle comunita’ terapeutiche per minorenni e per giovani adulti di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nonche’ quelle riferite ai settori della prevenzione e dell’assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230. 2. La Regione assicura l’espletamento delle funzioni trasferite tramite le Aziende per i servizi sanitari della Regione nel cui ambito territoriale di competenza sono ubicati gli istituti ed i servizi penitenziari nonche’ i servizi minorili. 3. La Regione nell’ambito della propria autonomia statutaria disciplina con propri provvedimenti, in coerenza ai principi definiti dalle linee guida di cui all’allegato sub A) al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 (Modalita’ e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanita’ penitenziaria), l’esercizio delle funzioni trasferite e le relative modalita’ organizzative, gli obiettivi e gli interventi da attuare a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari nonche’ dei minori sottoposti a provvedimento penale.

Art. 3

Trasferimento dei rapporti di lavoro

1. Il personale dipendente di ruolo, indicato nell’allegata tabella
B), parte integrante del presente decreto, in servizio alla data di
decorrenza dell’efficacia del presente decreto, che esercita le
funzioni sanitarie di cui all’articolo 2 nell’ambito del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la
giustizia minorile del Ministero della giustizia di competenza del
territorio regionale, e’ trasferito dalla medesima data alle Aziende
per i servizi sanitari della Regione nel cui ambito territoriale di
competenza sono ubicati gli istituti penitenziari e i servizi
minorili ove tale personale presta servizio.
2. Il personale di cui al comma 1, appartenente alle qualifiche e
ai profili di cui alla allegata tabella A), viene inquadrato nelle
corrispondenti categorie e profili previsti per il personale delle
Aziende per i servizi sanitari della Regione sulla base della
medesima tabella A), che costituisce parte integrante del presente
decreto. Fermo restando la corresponsione dell’indennita’
professionale specifica prevista per la categoria e il profilo di
inquadramento, la fascia retributiva di confluenza, nell’ambito della
categoria di inquadramento, e’ determinata, facendo riferimento ai
parametri contrattuali relativi ai CCNL di riferimento vigenti,
tenendo conto del maturato economico corrispondente alla sommatoria
dello stipendio tabellare e dell’indennita’ penitenziaria,
determinati anch’essi sulla base dei rispettivi parametri
contrattuali relativi ai CCNL di riferimento vigenti, decurtato del
valore della predetta indennita’ professionale specifica; ove
l’importo cosi’ determinato non corrisponda a quello delle fasce
retributive della categoria di inquadramento, al dipendente viene
assegnata la fascia immediatamente inferiore e la differenza e’
mantenuta come assegno ad personam. Con il trasferimento, il rapporto
di lavoro viene disciplinato, oltre che dalle vigenti disposizioni di
legge, dalla contrattazione collettiva del personale dei ruoli del
Servizio sanitario nazionale. Il servizio prestato alle dipendenze
del Ministero della giustizia viene interamente riconosciuto per le
finalita’ giuridiche, previdenziali ed economiche.
3. I rapporti di lavoro instaurati ai sensi della legge 9 ottobre
1970, n. 740 con il personale sanitario indicato nell’allegata
tabella B), in essere alla data del 30 giugno 2009 e ancora esistenti
alla data di decorrenza dell’efficacia del presente decreto, sono
trasferiti, a decorrere dalla medesima data, dal Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento per la
Giustizia Minorile del Ministero della giustizia alle Aziende per i
servizi sanitari della Regione nei cui territori sono ubicati gli
istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento.
Tali rapporti continuano ad essere disciplinati dalla citata legge n.
740 del 1970 fino alla relativa scadenza.
4. Al personale di cui al comma 1, non in servizio negli istituti e
servizi penitenziari e nei servizi minorili di riferimento, e’
consentita la facolta’ di optare tra le Aziende sanitarie locali in
ambito provinciale cui sono trasferite le funzioni sanitarie di cui
all’articolo 2 del presente decreto.
5. In fase di prima applicazione, al fine di garantire la
continuita’ dell’assistenza sanitaria di natura psicologica prestata
ai detenuti e agli internati, le Aziende per i servizi sanitari della
Regione, nel cui territorio sono ubicati gli istituti e servizi
penitenziari e i servizi minorili di riferimento, possono stipulare
con il Ministero della giustizia apposite convenzioni non onerose
della durata non superiore a dodici mesi, redatte secondo schemi tipo
approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al
fine di avvalersi della collaborazione degli esperti convenzionati
con il Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 80 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e dell’articolo 8 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 272.
6. Sono trasferiti alle Aziende per i servizi sanitari della
Regione, nel cui territorio sono ubicati gli istituti penitenziari
ove il personale convenzionato opera, i rapporti convenzionali con il
personale individuato nella tabella relativa alla Regione Friuli
Venezia Giulia allegata al decreto del Ministro della Salute e del
Ministro della Giustizia 10 aprile 2002 (Individuazione del personale
operante negli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e
della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti)
operante nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti
e agli internati tossicodipendenti, nell’ambito dei profili
professionali medico, psicologo e infermiere, in essere alla data del
30 giugno 2009 ed ancora esistenti alla data di decorrenza
dell’efficacia del presente decreto.
7. I rapporti di lavoro di cui ai commi 3 e 6, ove siano a tempo
determinato con scadenza anteriore ai sei mesi dalla data di
decorrenza dell’efficacia del presente decreto, sono prorogati per la
durata di dodici mesi dalla medesima data, salva la scadenza naturale
se successiva.
8. L’elenco nominativo dei titolari dei rapporti di lavoro
trasferiti ai sensi del presente articolo e’ annesso ad apposito
decreto direttoriale del direttore generale del personale del
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e del direttore
generale del personale del Dipartimento per la Giustizia Minorile del
Ministero della giustizia, da adottarsi entro dieci giorni dalla data
di decorrenza dell’efficacia del presente decreto. Il numero delle
unita’ da trasferire per ciascun profilo e per ciascun tipo di
rapporto e’ indicato, per il personale di ruolo e non di ruolo di cui
ai commi 1 e 3, nell’allegata tabella B) e, per il personale operante
nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli
internati tossicodipendenti, nella tabella relativa alla Regione
Friuli Venezia Giulia allegata al decreto del Ministro della Salute e
del Ministro della Giustizia 10 aprile 2002.
9. Le Aziende sanitarie locali, previo accordo con il Ministero
della giustizia e nel rispetto della vigente normativa in materia di
assunzioni e dei vincoli ivi previsti in materia di contenimento
delle spese di personale, possono avvalersi delle graduatorie dei
concorsi espletati anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto per il reclutamento in ruolo di figure professionali
oggetto del trasferimento alle Aziende per i servizi sanitari della
Regione.
10. Con apposite convenzioni da stipularsi, entro 60 giorni dalla
data di decorrenza dell’efficacia del presente decreto, tra il
Direttore generale dell’Azienda per i servizi sanitari della Regione
competente per territorio ed il Provveditore regionale per
l’Amministrazione penitenziaria e/o il Direttore del centro per la
giustizia minorile, in conformita’ allo schema tipo di convenzione
approvato in sede di Conferenza Unificata il 29 ottobre 2009, e’
individuato il personale medico cui affidare le prestazioni medico
legali in favore del personale del Corpo della Polizia penitenziaria.

Art. 4

Trasferimento delle attrezzature e beni strumentali

1. Le attrezzature, gli arredi ed i beni strumentali, afferenti
alle attivita’ sanitarie di cui all’articolo 2, di proprieta’ del
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento
per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia e individuati
con apposito inventario compilato d’intesa tra il Ministero della
giustizia e la Regione entro 30 giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto, sono trasferiti alle Aziende per i servizi sanitari
competenti per territorio con la sottoscrizione di un verbale di
consegna.
2. La Regione puo’ avvalersi per la redazione degli inventari di
cui al comma 1 di personale delle Aziende per i servizi sanitari
della Regione.
3. I beni trasferiti ai sensi del comma 1 entrano a far parte del
patrimonio delle Aziende per i servizi sanitari della Regione e sono
sottoposti al regime giuridico di cui all’articolo 5 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e della normativa regionale di
attuazione del medesimo.
4. I locali adibiti all’esercizio delle funzioni sanitarie di cui
all’articolo 2, individuati con apposito inventario compilato
d’intesa tra il Ministero della giustizia e la Regione entro 30
giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono concessi in
uso a titolo gratuito, per l’utilizzo da parte delle Aziende per i
servizi sanitari nel cui ambito territoriale sono ubicati gli
istituti e servizi penitenziari di riferimento, sulla base di
apposite convenzioni stipulate in conformita’ allo schema tipo
approvato in sede di Conferenza Unificata il 29 aprile 2009.
5. Nelle convenzioni di cui al comma 4 sono altresi’ disciplinate
la facolta’ e le modalita’ di subentro delle Aziende per i servizi
sanitari nei contratti in essere con terzi, aventi ad oggetto i beni
conferiti in uso e i servizi.
6. Gli inventari di cui al comma 4 dovranno includere anche i
locali gia’ utilizzati gratuitamente dalle Aziende per i servizi
sanitari per le attivita’ connesse alle patologie da dipendenza.

Art. 5

Rapporti di collaborazione

1. Le forme di collaborazione relative alle funzioni della
sicurezza ed i rapporti di collaborazione tra l’ordinamento sanitario
e l’ordinamento penitenziario, anche in materia di patologie di
dipendenza, sono disciplinati secondo i principi contenuti
nell’Accordo adottato in sede di Conferenza Unificata il 20 novembre
2008 ed in conformita’ all’ordinamento statutario della Regione.

Art. 6 Esenzioni fiscali 1. Tutti gli atti, contratti, formalita’ ed adempimenti necessari per l’attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

Art. 7 Decorrenza dell’efficacia 1. Fatti salvi i termini espressamente previsti, le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge o delle leggi statali che, ai sensi dell’articolo 63, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), modificano il Titolo IV dello Statuto. 2. A decorrere dalla data di decorrenza dell’efficacia di cui al comma 1, previa sottoscrizione del verbale di consegna, sono trasferiti le attrezzature, gli arredi ed i beni strumentali di cui all’articolo 4, comma 1. 3. A decorrere dalla data di decorrenza dell’efficacia di cui al comma 1, previa sottoscrizione di apposite convenzioni stipulate in conformita’ allo schema tipo approvato in sede di Conferenza Unificata il 29 aprile 2009, sono concessi in uso gratuito i locali di cui all’articolo 4, comma 4. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 23 dicembre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Fazio, Ministro della salute Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *