T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, Sent., 17-08-2011, n. 897 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con istanza del 22.12.2010, ricevuta dal destinatario il 29.12.2010, il signor M.M. aveva chiesto al Comune di Quartu Sant’Elena il rilascio della documentazione, indicata con numerazione da 1 a 10, riguardante le costruzioni che sarebbero state realizzate nel terreno di sua proprietà, distinto in catasto al foglio 52 e mappale 69, in attuazione del piano di zona "Santo Stefano".

In risposta all’istanza il Comune di Quartu Sant’Elena, con la nota in data 25.1.2011, impugnata al punto 2 dell’epigrafe, ha comunicato che, con riferimento al mappale indicato dal signor Macciò nell’istanza di accesso, non erano state rilasciate concessioni edilizie.

In allegato alla successiva nota prot. N. 11210 del 21.2.2011, parimenti impugnata (sub. 1 dell’epigrafe), il Comune di Quartu Sant’Elena ha rilasciato varia documentazione amministrativa, che il ricorrente ritiene non esaustiva.

In particolare sostiene in ricorso di non aver ricevuto la documentazione indicata nella domanda di accesso ai numeri 1, 2, 6,7,8 e 9.

A sostegno del ricorso ha proposto le seguenti censure:

1) violazione di legge; eccesso di potere per violazione di legge; eccesso di potere per difetto di motivazione;

2) eccesso di potere per difetto di motivazione.

Con atto di motivi aggiunti, depositato il 24.5.2011, il ricorrente ha dedotto le seguenti ulteriori censure avverso l’asserito silenzio diniego che si sarebbe formato con riferimento alla domanda di accesso ai documenti indicati ai punti 2 e 8:

1) eccesso di potere per manifesta violazione di legge;

2) eccesso di potere per difetto di motivazione; motivazione insufficiente; motivazione illegittima.

Il Comune di Quartu Sant’Elena, in giudizio con mero formale atto di costituzione, ha chiesto il rigetto del ricorso.

La causa era stata chiamata alla camera di consiglio del 31 maggio 2011, e a fronte dell’affermazione della difesa del Comune di aver rilasciato la documentazione richiesta dal ricorrente, la causa era stata rinviata all’odierna Camera di consiglio per consentire alle parti di precisare quali fossero i documenti nel frattempo rilasciati e quali non ancora rilasciati.

All’odierna camera di consiglio del 29 giugno 2011, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio, senza che le parti abbiano fornito alcuna precisazione sui documenti nel frattempo rilasciati dal Comune e su quelli ancora pretesi dal ricorrente.

Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità dei motivi aggiunti, non avendo il ricorrente dimostrato di aver eseguito la notificazione degli stessi.

In giudizio il ricorrente ha depositato la stampa del documento, rinvenibile nel sito delle Poste italiane, sulla consegna della raccomandata al portalettere, ma non anche la ricevuta di ritorno attestante l’effettiva consegna del plico.

Il ricorrente, al fine di rispettare il termine di deposito del ricorso può depositare il ricorso notificato tramite il servizio postale (e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione) anche privo dell’avviso dì ricevimento, purché al momento della decisione la ritualità della notifica venga comprovata col deposito della cartolina verde; in assenza di tale prova, come dispone l’articolo 45 del cod. proc. amm., le domande introdotte con l’atto non possono essere esaminate.

Il ricorso introduttivo deve essere accolto nei limiti di cui appresso.

Il Comune di Quartu Sant’Elena ha rilasciato, in allegato alla nota prot. N. 11210 del 21.2.2011, solo una parte della documentazione richiesta, che il ricorrente riconduce ai documenti di cui ai punti 3, 4, 5 e 10 dell’istanza di accesso.

Nella nota predetta viene richiamata la precedente comunicazione del 25.1.2011, atto parimenti impugnato, con la quale il Comune, con riferimento ai documenti richiesti al punto 6 della domanda di accesso, precisa che"non sono state rilasciate concessioni nel periodo indicato con quei dati catastali".

Al punto 6 il ricorrente aveva richiesto "convenzione e/o concessione edilizia e/o programmi edificatori e/o ogni altra documentazione dalla quale sia possibile desumere il progetto delle nuove costruzioni edificate dalle Cooperative edilizie ed in particolare delle costruzioni sul terreno dei Macciò".

Il diniego opposto con riferimento al punto 6 appare non giustificabile, avendo il ricorrente indicato, a giustificazione della richiesta di accesso, gli estremi catastali (foglio 52 e mappale 69) del terreno di sua proprietà interessato dal piano di zona "Santo Stefano".

La risposta del Comune appare pretestuosa perché gli estremi dei nuovi mappali che sono derivati dal mappale 69 dovevano essere perfettamente conosciuti agli uffici comunali, atteso che, come risulta dalle visure depositate dalla difesa del ricorrente, le modifiche catastali sono avvenute proprio su richiesta del Comune di Quartu Sant’Elena.

Pertanto il Comune dovrà ripronunciarsi sulla domanda di accesso del ricorrente, rilasciando la documentazione richiesta oppure esternando le ragioni del parziale diniego con atto motivato, avverso il quale il ricorrente potrà esperire i mezzi di tutela.

L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa e può subire limitazioni soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 22, commi 2 e 3 L. 241/90 e s.m.i.).

Peraltro, per l’esercizio del diritto di accesso è necessario (e sufficiente) che il privato abbia un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (art. 22, comma 1 lettera b) L. 241/90 e s.m.i.); quanto al contenuto della relativa istanza, è sufficiente che essa indichi i presupposti di fatto e renda percepibile l’interesse giuridico concreto e attuale corrispondente alla situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto (cfr., da ultimo, TAR Basilicata Potenza, sez. I, 29 luglio 2010, n. 581).

La legittimazione all’accesso, in particolare, non è subordinata alla presumibile fondatezza della pretesa sostanziale a tutela della quale esso è preordinato, ma richiede unicamente che la conoscenza del documento sia funzionale alla tutela di un interesse giuridico protetto dall’ordinamento, e dunque differenziato rispetto all’interesse generico di ogni cittadino a conoscere l’attività dei pubblici poteri.

Nel caso di specie il ricorrente ha richiesto il rilascio degli atti attinenti l’attuazione del piano di zona "Santo Stefano", con riferimento alle costruzioni realizzate in un terreno che asserisce ancora in sua proprietà.

Ciò posto, il collegio osserva che non compete a questo Tribunale, nella presente sede, valutare la fondatezza della pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente, rilevando soltanto verificare se questo abbia un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza dei documenti citati onde poter tutelare un interesse giuridico protetto dall’ordinamento, e quindi differenziato da quello della generalità dei consociati, nonché collegato ai documenti medesimi (Cfr. TAR Sardegna sez. II, 2.2.2011 n. 96).

In conclusione il ricorso introduttivo va accolto, mentre vanno dichiarati inammissibili i motivi aggiunti.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell’inammissibilità dei motivi aggiunti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando così dispone sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara inammissibili i motivi aggiunti;

1) accoglie il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla il parziale diniego ed il parziale silenzio opposti dal Comune di Quartu Sant’Elena, al quale ordina di consentire l’accesso ai documenti richiesti dal ricorrente;

3) condanna il Comune al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida nella complessiva somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento//00), oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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