Cons. Stato Sez. V, Sent., 19-08-2011, n. 4794 Personale mobilità del

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Gli otto nominati in epigrafe, inquadrati nei ruoli della Regione Autonoma della Sardegna a far data dal 1°/10/1988 (i sigg.ri S. e S. dal 1°/1/1989) ma con il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, della pregressa anzianità di servizio maturata presso il Corpo Forestale dello Stato, impugnavano dinanzi al T.A.R. per la Sardegna la loro esclusione dal procedimento di mobilità verticale attivato ai sensi dell’art. 3 della L.R. 5/6/1989 n. 24. per l’accesso alla quinta qualifica funzionale con decorrenza 1°/1/1988.

A fondamento delle impugnative venivano dedotti i seguenti rilievi.

Agli interessati era stata riconosciuta, ai fini giuridici ed economici, l’anzianità di servizio maturata presso l’Amministrazione di provenienza. In conseguenza di tale riconoscimento, i medesimi alla data del 1°/1/1988 sarebbero stati in condizione, sulla scorta del titolo indicato, di vantare svariati anni di servizio regionale utile. Essi avrebbero avuto, pertanto, tutti i requisiti per essere ammessi al procedimento di mobilità verticale.

Che l’anzianità di servizio da computare ai fini indicati potesse essere anche solo "virtuale" si ricaverebbe anche dall’art. 3, comma 6, della citata L.R. n. 24/1989.

Diversamente opinando, per un verso sarebbe risultato privo di effetti il riconoscimento dell’anzianità di servizio pregressa; per altro verso, i ricorrenti avrebbero subìto un’ingiusta discriminazione rispetto ad altri dipendenti regionali di pari anzianità.

L’avversata interpretazione, inoltre, non avrebbe consentito loro di godere del regime contrattuale triennale, con grave violazione della garanzia posta dalla c.d. legge quadro sul pubblico impiego, recepita dalla Regione, in ordine alla omogeneità del trattamento del personale in servizio.

Se, infine, la L.R. n. 24/1989 avesse impedito ai ricorrenti l’accesso al procedimento di mobilità verticale, la stessa sarebbe stata incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dando luogo a disparità di trattamento con i lavoratori di cui alla L.R. n. 13/1986 e ponendo ingiustificatamente gli interessati sullo stesso piano dei dipendenti appena assunti.

Resisteva ai ricorsi degli interessati l’Amministrazione intimata, che con memoria ne deduceva l’infondatezza.

Con le sentenze in epigrafe il Tribunale adito respingeva le impugnative, reputandole infondate.

Avverso le relative pronunce venivano esperiti i presenti appelli, con i quali gli interessati riproponevano le proprie doglianze ed argomentazioni di primo grado, censurando le sentenze di rispettiva pertinenza per averle disattese.

Le ragioni degli appellanti venivano ulteriormente illustrate con successiva memoria, con la quale si insisteva per l’accoglimento delle impugnative.

All’udienza pubblica del 21.6.2011 le cause sono state trattenute in decisione.

La Sezione rileva in via preliminare che gli appelli, stante la loro connessione, vanno opportunamente riuniti, allo scopo di poter essere definiti attraverso un’unica decisione.

Ciò premesso, i gravami sono infondati.

1 La controversia verte sull’accesso alla procedura di mobilità verticale prevista per il personale della Regione Sardegna dall’art. 3, comma 2, della L.R. n. 24 del 5/6/1989, per il triennio 1°/1/1988 – 31/12/1990, che è disciplinata nei termini seguenti: "il personale consegue il transito alla qualifica funzionale immediatamente superiore a quella in cui è inquadrato alla data del 1/1/1988 mediante procedimenti di mobilità verticale che hanno luogo nei limiti delle disponibilità dei posti di ciascuna qualifica funzionale ed anche in soprannumero ai contingenti numerici determinati per profilo professionale, sulla base di apposite graduatorie formulate secondo le modalità di cui al quinto comma dell’art. 1 della presente legge".

La Sezione condivide la valutazione del primo Giudice secondo la quale, come emerge dal chiaro tenore letterale della norma appena trascritta, ai procedimenti di mobilità dalla medesima regolati potevano partecipare soltanto i dipendenti che, alla data del 1°/1/1988, si trovassero già inquadrati in una determinata qualifica funzionale del ruolo regionale, requisito che gli appellanti non soddisfano.

A conferma di un dato testuale già di per se stesso decisivo nel senso indicato milita anche l’argomento desumibile dal disposto del quarto comma del medesimo art. 3, che stabilisce che i requisiti relativi ai titoli di studio e all’anzianità di servizio debbano essere posseduti proprio alla data del 1°/1/1988. Il successivo quinto comma, in coerenza con quanto precede, àncora alla stessa data la decorrenza dei nuovi inquadramenti adottati in adempimento della legge.

Quanto al sesto comma dell’articolo, invocato dagli appellanti a dimostrazione che l’anzianità di servizio occorrente per la partecipazione alla procedura potesse essere anche solo "virtuale", esso detta, all’evidenza, una disciplina derogatoria e particolare per una ben specifica categoria di personale, quello inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13, al quale per una ratio del tutto particolare le "disposizioni del presente articolo (n.d.r., l’art. 3) sono estese". La disposizione come tale non si presenta, quindi, suscettibile di estensione analogica ad altre categorie; né, del resto, gli appellanti hanno dimostrato l’esistenza del presupposto dell’eadem ratio.

2 Sulla specifica posizione dei ricorrenti può poi osservarsi quanto segue.

Gli stessi risultano essere stati inquadrati nei ruoli della Regione Autonoma della Sardegna a far data dal 1°/10/1988 (i sigg.ri S. e S. dal 1°/1/1989), sia pure con il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, della pregressa anzianità di servizio.

Il loro inquadramento ha avuto luogo a suo tempo in applicazione dell’articolo 14 della L.R. n. 2 del 1982, a norma del quale:

"Entro i limiti dei posti vacanti dei corrispondenti contingenti del personale determinati ai sensi dell’articolo 30, comma secondo, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, l’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere il comando di personale appartenente al Corpo forestale dello Stato, nel numero massimo di 30 unità del personale dei ruoli delle guardie e dei sottufficiali….Il personale di cui al precedente comma, dopo un anno di servizio reso in posizione di comando presso l’Amministrazione regionale, può chiedere, entro tre mesi dalla scadenza del predetto termine, il passaggio alla Regione ai fini dell’ inquadramento nel ruolo unico regionale.

L’ Amministrazione regionale è tenuta a pronunciarsi sulle richieste entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma….

Il personale che si avvale di detta facoltà, e nei confronti del quale l’ Amministrazione regionale si pronunci affermativamente, è inquadrato nel ruolo unico regionale, con effetto del giorno successivo a quello della scadenza dell’ anno di servizio reso in posizione di comando, assumendo a criterio di corrispondenza, per l’ individuazione della fascia funzionale d" inquadramento, rispettivamente quello desumibile dalla tabella " C " allegata alla presente legge per i sottufficiali e le guardie e quello desumibile dalla tabella " D " allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, per gli ispettori….

Ai fini della progressione economica nella fascia funzionale d" inquadramento, il servizio regionale prestato in posizione di comando è cumulato con quello reso presso l’ Amministrazione statale di provenienza secondo le modalità indicate dall’ articolo 5, primo comma."

Gli interessati risultano essere stati acquisiti dalla Regione in posizione di comando dal 1°/10/1987 (ma taluni di loro da data ancora posteriore). Pertanto, il loro primo anno di comando si è concluso non prima del 30/9/1988. Di conseguenza, essi sono stati ritualmente inquadrati nel ruolo regionale, ai sensi dell’art. 14 L.R. n. 2/1982, con decorrenza solo dal 1°/10/1988 (vale a dire, giusta la norma appena trascritta, "con effetto del giorno successivo a quello della scadenza dell’ anno di servizio reso in posizione di comando").

Tutto ciò alla stregua delle risultanze ufficiali in atti. E benché negli scritti degli interessati affiori talora, in contrario, l’apodittico asserto che i medesimi avrebbero dovuto essere inquadrati in ruolo addirittura dal 1983, il fondamento logico -ancor prima che giuridico- di un simile asserto non viene, però, fatto nemmeno intravvedere.

Per quanto precede, i nominati in epigrafe, alla decisiva data del 1°/1/1988, non solo non avevano ancora fatto ingresso nel ruolo regionale, ma neppure avevano acquisito un titolo per potervi accedere. Al tempo essi stavano ancora maturando quel primo anno di comando che sarebbe valso loro il requisito di accesso all’inquadramento.

Ciò fa comprendere anche l’infondatezza della loro lamentela circa il ritardo fatto segnare dalla formalizzazione del loro inquadramento, rispetto al momento della maturazione (asseritamente verificatasi "in tempo utile") del loro diritto ad ottenerlo. Poiché ai fini dell’accesso alla procedura per cui è causa rileva la posizione rivestita alla data del 1°/1/1988, i pochi mesi intercorsi tra la maturazione del titolo all’inquadramento degli interessati, avvenuta solamente in data 30/9/1988, e la relativa formale decretazione, si manifestano ininfluenti.

Si deve dunque convenire con il Tribunale che la posizione degli attuali appellanti al 1°/1/1988 non avrebbe potuto essere reputata in alcun modo utile ai fini della partecipazione alla procedura. I medesimi, inquadrati nell’anzidetto ruolo solo a far data dal 1°/10/1988, si confermano privi di un requisito essenziale per partecipare al procedimento.

Nessun rilievo può inoltre avere, sotto il profilo che qui interessa, il fatto che l’Amministrazione Regionale, nell’inquadrarli nei propri ruoli, abbia loro riconosciuto, ma soltanto ex post, quale anzianità complessiva di servizio regionale utile anche ai fini giuridici, sia il servizio prestato presso il Corpo Forestale dello Stato, sia quello trascorso in posizione di comando presso di sé. La disposizione in rilievo più volte citata, infatti, indirizzandosi al personale inquadrato in una determinata qualifica al 1°/1/1988, fa evidentemente riferimento al solo personale che si trovava effettivamente in ruolo a quella data. Il riconoscimento dei periodi di servizio precedenti non giova, perciò, ai fini di cui si tratta, pur conservando sotto ogni altro aspetto tutta la propria valenza ed utilità per i suoi beneficiari.

3 Del resto, a volere ipoteticamente ragionare per un solo attimo diversamente, gli interessati, attraverso l’accoglimento delle loro tesi, vedrebbero retroattivamente modificata la loro qualifica di primo inquadramento nel ruolo regionale, come specificamente stabilita dall’art. 14 della L.R. n. 2/1982 per il personale del Corpo Forestale: nessun indice, tuttavia, autorizza a rinvenire nell’art. 3 della L.R. n. 24/1989 un intento di derogare alla normativa speciale precedente dettata per l’ingresso nei ruoli di tale categoria.

Non solo: ma una simile applicazione snaturerebbe la procedura di mobilità, rispetto alla sua funzione di far conseguire al personale in ruolo ad una certa data "il transito alla qualifica immediatamente superiore a quella in cui è inquadrato", in quanto farebbe invece agire la procedura, retroattivamente, sul livello di inquadramento iniziale. Si avrebbe perciò non un "transito alla qualifica superiore" (operazione che presuppone una posizione di provenienza, da cui si muova dopo una certa permanenza minima), bensì un reinquadramento in ruolo.

Infine, posto che i vincitori della procedura sono transitati alla qualifica superiore con decorrenza dal 1°/1/1988 (come prescritto dal comma 5 dello stesso art. 3 L.R. n. 24/1989), una ipotetica inclusione nel loro novero degli attuali appellanti farebbe conseguire a questi ultimi, sempre sub specie di anomalo "transito", una promozione con decorrenza addirittura antecedente a quella del loro ingresso nel ruolo regionale.

Tutto ciò conferma l’infondatezza della pretesa in questa sede azionata.

4 Né ha pregio la doglianza di disparità di trattamento, che viene articolata dai ricorrenti sia nel senso che essi sarebbero stati ingiustamente discriminati rispetto ad altri dipendenti regionali di pari anzianità, sia nel senso che essi sarebbero stati ingiustificatamente posti sullo stesso piano del personale neo assunto.

Giustamente il primo Giudice ha osservato che non appare correttamente dedotto il vizio di disparità di trattamento rispetto ai dipendenti regionali già in ruolo alla data del 1°/1/1988 e rispetto a quelli considerati dalla L.R. n. 13/1986, stante la non omogeneità delle situazioni poste a raffronto.

Per altro verso, non appare discriminatorio che, agli effetti di cui si discute, i ricorrenti possano essere stati trattati alla stessa stregua dei nuovi assunti, atteso che come tali essi formalmente si presentavano al cospetto dell’ordinamento regionale al momento di farvi ingresso, benché in possesso di anzianità maturata presso altra amministrazione. E, d’altra parte, rientra nella discrezionalità del legislatore regionale stabilire se, ed entro quali limiti, riconoscere efficacia giuridica all’anzianità acquisita dal proprio personale alle dipendenze di altre amministrazioni.

La questione di costituzionalità qui riproposta si conferma, quindi, manifestamente infondata.

5 Per i motivi esposti, in conclusione, gli appelli devono essere respinti, siccome infondati.

La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata esime dal dettare disposizioni sulle spese processuali di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), riuniti gli appelli in epigrafe, li respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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