Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-06-2011) 28-07-2011, n. 30155 Bancarotta semplice

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza del 22 aprile 2009, ha confermato la sentenza del Tribunale di Oristano del 28 gennaio 2008, che aveva condannato A.A., dichiarato fallito l’ (OMISSIS), per i delitti di bancarotta semplice per spese personali eccessive e per omesso deposito delle scritture contabili.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio procuratore, il quale lamenta:

a) la violazione di legge derivante dall’impossibilità di essere dichiarato fallito non rivestendo la qualità di imprenditore e in ogni caso la prescrizione dei reati;

b) la inesistenza della omessa consegna delle scritture contabili, peraltro, già consegnate all’atto dell’ammissione al concordato preventivo, tre anni prima della dichiarazione di fallimento.

Motivi della decisione

1. Deve, sicuramente, procedersi all’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza.

2. Invero, da un lato, non si evidenziano cause d’inammissibilità del ricorso stesso nè, d’altra parte, è possibile giungere, come richiesto dal ricorrente, ad un proscioglimento nel merito, posto che la motivazione della Corte territoriale non è affatto frutto di illogico o contraddittorio ragionamento, con riferimento al primo motivo del ricorso che riguarda, in ogni caso, valutazioni di fatto non evidenziabili avanti questa Corte di legittimità.

Inoltre, con riferimento all’omessa consegna delle scritture contabili non può che ribadirsi quanto già affermato dalla Corte territoriale in merito alla sussistenza dell’obbligo del fallito di consegnare le scritture contabili, inerenti la propria attività imprenditoriale, alla curatela dopo la dichiarazione di fallimento e ciò pur in presenza della pregressa ammissione ad una procedura concordataria non andata a buon fine.

L’articolo 170 della legge fallimentare prevede, infatti e nel caso di ammissione ad un concordato preventivo, che i libri contabili siano restituiti al debitore che deve tenerli a disposizione del Giudice delegato e del commissario giudiziale.

Nessuno spossessamelo, quindi, di tale documentazione può avvenire in capo all’imprenditore poi decotto.

3. Assorbente, però, è la constatazione che la fattispecie criminosa residualmente addebitata all’imputato (bancarotta documentale semplice, L. Fall., ex art. 217), rispetto all’originaria imputazione, risulta essere ormai estinta per prescrizione.

Applicando, invero, i termini di cui agli artt. 157 e 161 c.p., nel testo di cui alla novella della L. 5 dicembre 2005 n. 251, a cagione dell’emissione della sentenza di primo grado in data successiva alla sua entrata in vigore (28 gennaio 2008), deve affermarsi la prescrizione del reato ascritto all’imputato A., dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado e alla data del 4 febbraio 2010 (11 ottobre 2001 dichiarazione di fallimento – 11 aprile 2009 termine prescrizionale ordinario di anni sette e mesi sei al quale devono aggiungersi giorni 299 per sospensioni nel giudizio di primo grado fino alla definitiva data di prescrizione del 4 febbraio 2010), con il conseguenziale annullamento senza rinvio dell’impugnata decisione.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere i reati ascritti estinti per intervenuta prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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