Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-06-2011) 28-07-2011, n. 30154

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

R.D. è stato ritenuto responsabile dei reati di ingiuria e minaccia in danno della moglie separata C. M., con sentenza del Tribunale di Potenza in data 24-5-2010, in parziale riforma di quella 21-5-2009 del GdP di Genzano di Lucania, che veniva annullata relativamente al reato di lesioni, pure ascritto all’imputato, con trasmissione degli atti al PM, in quanto il fatto era risultato diverso da quello contestato (lesioni guarite in oltre venti giorni).

1) Ricorre R. per il tramite del difensore avv. Donatello Cimadomo, deducendo, con un primo motivo, abnormità della sentenza.

Il tribunale, rilevata la diversità del fatto, avrebbe dovuto trasmettere al PM gli atti relativi a tutti i reati, commessi con un’unica azione criminosa, avendo l’imputato il diritto di difendersi davanti ad un unico giudice da tutte le imputazioni, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 6. 2) Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 591 e 581 c.p.p.: erroneamente il tribunale ha ritenuto aspecifici i motivi d’impugnazione relativi ai reati di ingiuria e minaccia concludendo per l’inammissibilità dell’appello in ordine a tali reati, in quanto nei motivi d’appello erano state esposte le ragioni di fatto alla base del gravame (inattendibilità della persona offesa in considerazione dei pregressi rapporti con l’imputato).

Si chiede quindi l’annullamento della sentenza nei limiti di cui sopra.

Motivi della decisione

Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato dal momento che, non ricorrendo nella specie un’ipotesi di concorso formale, ma il diverso istituto della continuazione (essendo da escludere che l’imputato abbia, con unica azione, ingiuriato, minacciato e prodotto lesioni alla moglie), non opera il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 6, e non vi è quindi connessione determinante la competenza del giudice superiore per tutti i reati.

Fondato è invece il secondo motivo, non essendo condivisibile la valutazione di aspecificità, espressa nella sentenza impugnata, dei motivi di appello relativi ai reati di ingiuria e minaccia, incentrati sull’attendibilità della p.o. in considerazione dei pregressi rapporti con l’imputato. Sotto tale limitato profilo la sentenza va quindi annullata, con rinvio al giudice a quo per nuovo giudizio in ordine ai reati di ingiuria e minaccia.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla declaratoria di inammissibilità dell’appello nella parte riguardante i delitti di ingiuria e minaccia, e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza. Rigetta nel resto il ricorso. Dispone l’oscuramento dei dati identificativi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *