Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-06-2011) 28-07-2011, n. 30153 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.C., socio illimitatamente responsabile della Zuccaro Giuseppe e C. snc, dichiarata fallita il 15-1-1998, è stato ritenuto responsabile, con sentenza della Corte d’Appello di Catania 17-2- 2010, confermativa di quella del tribunale della stessa città in data 23-2-2004, del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale con riferimento alla distrazione delle rimanenze di magazzino per circa 134 milioni di lire e della giacenza di cassa di L. 215.291. Il predetto ha personalmente proposto ricorso con tre motivi.

1) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato. In primo luogo, non solo il valore dell’ammanco non è superiore a quello contestato, come ritenuto dai giudici di merito, ma è inferiore, essendo l’importo di L. 134 milioni la differenza contabile tra le rimanenze di magazzino risultanti dalle scritture e quelle materialmente rinvenute, stimate in L. 40 milioni, in considerazione dei danni subiti per effetto di un incendio verificatosi dopo la dichiarazione di fallimento e due giorni prima dell’inventario, e del rapido deprezzamento della merce. In secondo luogo l’imputato aveva plausibilmente giustificato il mancato ritrovamento di parte della merce da un lato con la distruzione dovuta all’incendio, dall’altro con la cd. "tentata vendita", effettuata nell’imminenza del fallimento, con correlativa diminuzione dell’esposizione debitoria.

2) Stessi vizi in relazione all’elemento soggettivo del reato, da escludere in quanto la vendita di parte delle merce era finalizzata al pagamento dei creditori, come confermato sia dal ritrovamento dei beni immobili dell’imputato, che dalla ordinata tenuta delle scritture contabili, dati che militano nel senso dell’esclusione del dolo.

3) Stessi vizi in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va disatteso.

I giudici di secondo, e soprattutto di primo grado, hanno esaurientemente dato conto della sussistenza e dell’entità dell’ammanco, superiore a quella contestata, da individuarsi nella differenza tra l’importo di L. 534.641.000, pari alle rimanenze di magazzino, che avrebbe dovuto essere iscritto in bilancio, e quello di quaranta milioni di lire, pari al valore di stima della merce di fatto rinvenuta. Invano, quindi, il ricorrente ascrive il ridotto importo di tale ultima voce al perimento di gran parte delle scorte nell’incendio verificatosi due giorni prima dell’inventario, che, secondo quanto congruamente motivato dal tribunale, aveva interessato soltanto la porta del magazzino e la poca merce, rappresentata da calze, depositata nelle immediate vicinanze. Senza contare, ad ulteriore supporto della conclusione della volontaria distrazione, la testimonianza del proprietario dell’immobile, del pari correttamente valorizzata nelle sentenze di merito, relativa all’asporto dal magazzino, prima del verificarsi dell’incendio, di merce caricata dall’imputato su un autotreno.

Nè il mancato ritrovamento di gran parte del magazzino è spiegabile con l’asserita vendita di merce effettuata nell’imminenza del fallimento, non provata neanche in fatto, secondo quanto argomentato dalla corte territoriale, e comunque inidonea ad escludere la ricorrenza del reato, anche sotto il profilo soggettivo, non essendo del pari dimostrato l’utilizzo dell’eventuale corrispettivo per far fronte all’esposizione debitoria.

Correttamente, infine, la rilevante entità dell’ammanco (pari, come già rilevato, alla differenza tra L. 534.641.000 e L. 40.000.000) è stata ritenuta incompatibile con il riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *