Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-06-2011) 28-07-2011, n. 30152 Stampa ed editoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.S. ricorre, per il tramite del difensore avv. Gioachino Berrino, avverso la sentenza 13-5-2010 della Corte d’Appello di Torino che, confermando l’affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 57 e 596 bis c.p. e L. n. 47 del 1948, art. 13 ha rideterminato la pena di cui a sentenza del Tribunale di Mondovì in data 28-9-2006.

Con atto depositato il 24-12-010 presso la sezione Carabinieri PG, presso la Procura della Repubblica di Mondovì, la p.o. F. R. ha dichiarato di rimettere la querela, remissione accettata dalla M. in data 22-1-2011 dinanzi ai CC. di Mondovì.

Motivi della decisione

La remissione della querela e l’accettazione della remissione determinano l’estinzione del reato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza e condanna della querelata alle spese.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela e condanna la querelata al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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