Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-06-2011) 28-07-2011, n. 30148

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

E.D. è imputato della violazione dell’art. 495 c.p. per avere declinato false generalità alla Polizia incaricata della sua espulsione, dichiarando di chiamarsi CURA SOCRAT. Il fatto risulta commesso in data 11.10.2001. Egli venne condannato dal Tribunale di Caserta.

La Corte d’Appello di Napoli, dichiarando prescritta altra imputazione ( D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13), confermava sul punto la prima condanna.

Il ricorso interposto dalla difesa del prevenuto lamenta la mancata dichiarazione di prescrizione anche di questo addebito, essendo state riconosciute a suo favore le a attenuanti generiche e, quindi, risultando elisa la recidiva erroneamente ritenuta ostativa dai giudici dell’appello.

Motivi della decisione

Il fatto fu commesso in data (OMISSIS), come dianzi detto.

Il reato è, pertanto, estinto per prescrizione. Ricorre la disciplina previgente alla riforma portata dalla L. n. 251 del 2005, attesa la più severa conseguenza sanzionatoria discendente dalla nuova previsione, in ragione della contestata recidiva, insuscettibile di bilanciamento con le attenuanti generiche.

A tutt’oggi è decorso il periodo di sette anni e sei mesi a far data dalla più logica fissazione temporale dell’accadimento. Donde l’annullamento della sentenza senza rinvio per prescrizione del reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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