T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 22-08-2011, n. 1247 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con provvedimento n. 859/RA del 12 aprile 2011 il direttore dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Mantova ha disposto nei confronti del ricorrente la revisione della patente di guida cat. B ai sensi dell’art. 126bis comma 6 del Dlgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), ossia per azzeramento del punteggio. Nell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (ANAG) sono annotati verbali che hanno determinato la decurtazione di 51 punti (in particolare 27 punti a partire dal 4 dicembre 2007).

2. Il ricorrente era già stato colpito da un analogo provvedimento emesso dall’Ufficio della Motorizzazione Civile di Reggio Emilia il 18 dicembre 2006. In quel caso tuttavia è intervenuto l’annullamento disposto dal TAR Parma (sentenza n. 106 del 12 aprile 2011), che ha rilevato il vizio di mancata comunicazione da parte dell’ANAG della progressiva variazione di punteggio (art. 126bis comma 3 del codice della strada).

3. Contro il provvedimento del 12 aprile 2011 il ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 15 giugno 2011 e depositato il 14 luglio 2011. Le censure si concentrano ancora una volta nella violazione dell’art. 126bis comma 3 del codice della strada, essendo nuovamente mancata la comunicazione da parte dell’ANAG della progressiva variazione di punteggio.

4. L’amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

5. Preliminarmente occorre esaminare il profilo della giurisdizione.

5.1 Vi è consenso in giurisprudenza sull’attribuzione al giudice ordinario delle controversie relative ai singoli provvedimenti di decurtazione del punteggio (v. Cass. civ. SU 12 luglio 2010 n. 16276; CS Sez. VI 15 dicembre 2009 n. 7932). Si tratta infatti di misure qualificate come sanzioni amministrative accessorie, impugnabili davanti al giudice di pace ex art. 204bis del codice della strada (v. specificamente il comma 8), nell’ambito del generale rimedio impugnatorio ex art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

5.2 Per quanto riguarda invece il provvedimento che, sul presupposto della decurtazione totale del punteggio, dispone la revisione della patente di guida vi sono opinioni diversificate. Approssimando per ragioni di sintesi è possibile tracciare il seguente quadro. Alcuni ritengono competente il giudice ordinario in considerazione della natura di atto dovuto a contenuto vincolato (v. TAR Perugia Sez. I 22 ottobre 2010 n. 490; TAR Brescia Sez. II 7 settembre 2010 n. 3508; TAR Brescia Sez. II 31 luglio 2009 n. 1524; TAR Genova Sez. II 15 maggio 2008 n. 1015). Altri affermano al contrario la giurisdizione amministrativa, in quanto il provvedimento non ha natura sanzionatoria e costituirebbe piuttosto l’espressione di un potere finalizzato alla tutela dell’interesse pubblico (v. TAR Milano Sez. III 26 ottobre 2010 n. 7062). La giurisdizione amministrativa è sostenuta anche sulla base di una lettura complessiva delle ipotesi di revisione della patente previste dal codice della strada: in particolare si sottolinea che la fattispecie ex art. 126bis comma 6 collega alla perdita del punteggio una presunzione di dubbio circa l’oggettiva idoneità alla guida, il che in sostanza rappresenterebbe la mera specificazione di uno dei dubbi di cui tratta il successivo art. 128 relativamente alla persistenza dei requisiti fisici e psichici e dell’idoneità tecnica (v. TAR Venezia Sez. III 3 novembre 2010 n. 5899).

5.3 Come si è visto, il TAR Brescia si è già espresso, anche recentemente, in adesione al primo orientamento.

5.4 Tuttavia occorre tenere conto della connessione del presente ricorso con quello definito dal TAR Parma mediante la sentenza n. 106/2011. Si tratta in effetti della medesima vicenda, esaminata dal suddetto TAR per il segmento fino al 2006 e ora proposta negli stessi termini al TAR Brescia in relazione al periodo successivo.

5.5 Questa circostanza può essere utilizzata come criterio nella scelta tra le opzioni relative alla giurisdizione. In effetti poiché sull’azzeramento del punteggio del ricorrente un giudice amministrativo ha già deciso di pronunciarsi nel merito, il trattenimento del seguito della vicenda nella giurisdizione amministrativa è giustificato dal risparmio sui tempi processuali e si impone per il livello costituzionale dell’interesse alla ragionevole durata del processo ( art. 111 comma 2 Cost.).

6. Nel merito la tesi del ricorrente appare condivisibile. L’art. 126bis comma 3 del codice della strada pone a carico dell’ANAG il compito di informare gli interessati circa le variazioni di punteggio. L’obbligo ha un contenuto preciso ("ogni variazione di punteggio") ed è finalizzato a garantire a ciascun patentato la conoscenza in tempo reale della propria situazione per consentirgli di rimediare alla perdita dei punti. Una finalità secondaria, ma importante, della puntualità delle comunicazioni consiste nella riduzione della probabilità di azzardo morale da parte dei patentati: questi ultimi infatti, non essendo informati e quindi presumendo di poter disporre di un punteggio più elevato di quello effettivo, potrebbero avere una maggiore propensione ad accettare il rischio di infrazioni al codice della strada.

7. Alla comunicazione si collegano poi effetti giuridici di assoluto rilievo per i patentati, in quanto l’art. 6 del DM 29 luglio 2003 stabilisce che l’iscrizione a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti non è possibile se non si è prima ricevuta la comunicazione della decurtazione del punteggio. Inoltre l’art. 126bis comma 4 del codice della strada consente la frequenza ai corsi di aggiornamento solo finché il punteggio non sia esaurito. Dunque l’omessa o ritardata comunicazione limita effettivamente, o rende addirittura impossibile, il recupero dei punti perduti, e deve pertanto essere considerata illegittima, con riflessi vizianti sui provvedimenti successivi. Lo stesso si può affermare per le comunicazioni cumulative, che per le pregresse decurtazioni del punteggio equivalgono a comunicazioni tardive (v. ancora TAR Venezia Sez. III 3 novembre 2010 n. 5899; TAR Milano Sez. III 26 ottobre 2010 n. 7062; e inoltre TAR Torino Sez. II 14 gennaio 2010 n. 188).

8. In conclusione il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento del 12 aprile 2011 che ha disposto la revisione della patente di guida. Per effetto di tale pronuncia deve essere consentito al ricorrente di iscriversi, entro un termine breve, a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti (il calcolo del punteggio viene effettuato partendo dalla situazione attuale di zero, ed escludendo quindi i numeri negativi a cui porterebbe l’insieme delle decurtazioni). Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso come precisato in motivazione, e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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