T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 22-08-2011, n. 1246

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con decreto del 28 gennaio 2011 la Prefettura di Brescia, richiamando una nota della Questura di Brescia del 17 gennaio 2011, ha respinto l’istanza del ricorrente diretta a ottenere la revisione del decreto prefettizio del 28 agosto 2003 con il quale era stata vietata la detenzione di armi ed esplosivi.

2. All’epoca il divieto era stato adottato ex art. 39 del RD 18 giugno 1931 n. 773 sul presupposto della decisione della Questura di Brescia, assunta con decreto del 25 agosto 2003, di revocare al ricorrente la licenza di porto d’armi per uso sportivo. La suddetta revoca era a sua volta basata sulle denunce presentate tra il novembre 2002 e il marzo 2003 da alcuni studenti dell’Istituto Professionale IPSIA Fortuny, dove il ricorrente lavorava come assistente tecnico di laboratorio. Il contenuto delle denunce non è specificato. A sostegno delle denunce vi erano inoltre le dichiarazioni del dirigente scolastico e di un professore, ma anche il contenuto di tali atti non risulta specificato. Per fatti accaduti all’interno della scuola il ricorrente aveva subito in data 17 ottobre 2001 un provvedimento disciplinare da parte del Provveditore agli Studi di Brescia.

3. Contro il diniego del 28 gennaio 2011 il ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 4 aprile 2011 e depositato il 20 aprile 2011. Le censure si possono riassumere nei vizi di (i) mancata comunicazione del preavviso di diniego, (ii) carenza di motivazione e (iii) omessa istruttoria, in quanto a distanza di oltre sette anni dagli episodi che hanno determinato il divieto l’amministrazione non si sarebbe attivata né per valutare nella giusta prospettiva gli avvenimenti pregressi né per dimostrare l’attuale inaffidabilità del ricorrente nell’uso delle armi o almeno la mancanza di buona condotta.

4. L’amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

5. In sede cautelare questo TAR con ordinanza n. 429 del 5 maggio 2011 ha disposto istruttoria a carico della Prefettura chiedendo la produzione entro 30 giorni della nota della Questura del 17 gennaio 2011 e chiarimenti sui seguenti punti: (i) quale fosse il contenuto delle denunce degli studenti; (ii) quale condotta abbia mantenuto il ricorrente negli anni successivi; (iii) per quali motivi le valutazioni formulate nel 2003 conservino attualità nonostante il decorso del tempo.

6. Per la prosecuzione della trattazione è stata fissata la camera di consiglio del 14 luglio 2011. Poiché a tale data la Prefettura non aveva ancora depositato quanto richiesto, è stato disposto un rinvio alla camera di consiglio del 28 luglio 2011. Neppure in questa occasione tuttavia la Prefettura ha adempiuto all’ordine istruttorio.

7. Da tale comportamento della Prefettura possono desumersi argomenti di prova a sfavore della stessa ai sensi dell’art. 64 comma 4 cpa e dell’art. 116 comma 2 cpc in vista della definizione del ricorso. Le censure del ricorrente sarebbero infatti risultate superabili solo attraverso la tempestiva produzione dei documenti e dei chiarimenti richiesti nell’ordinanza istruttoria. In mancanza della suddetta produzione nulla si contrappone alla tesi del ricorrente, che è idonea a consentire la decisione con sentenza semplificata. Il decreto oggetto di impugnazione deve quindi essere annullato.

8. L’annullamento non comporta in via automatica l’accoglimento dell’istanza di revisione formulata dal ricorrente, in quanto le autorità di pubblica sicurezza possono in qualunque momento vietare la detenzione e il porto d’armi alle persone ritenute capaci di abusarne. Tale potere subisce però una conformazione, nel senso che la Prefettura dovrà pronunciarsi nuovamente sull’istanza del ricorrente in un termine breve (individuato in 45 giorni dalla comunicazione della presente sentenza) e dovrà tenere conto di tutti gli elementi proposti nel ricorso, aggiornando la valutazione di affidabilità alla situazione attuale e mettendo il ricorrente in condizione di controdedurre agli eventuali dubbi sul possibile abuso delle armi o sulla qualità della condotta complessiva.

9. Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate in Euro 1.500 oltre agli oneri di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso come precisato in motivazione.

Condanna l’amministrazione a versare al ricorrente, a titolo di spese di giudizio, l’importo di Euro 1.500 oltre agli oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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