Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-12-2011, n. 28081 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che il Tribunale di Campobasso, investito con ricorso in opposizione FP SAS di Pazienza Marco avverso la cartella esattoriale, emessa dalla concessionaria GEMMA S.p.A. per omesso pagamento di contributi previdenziali, dichiarava il difetto di legittimazione passiva di detta concessionaria e rigettava l’opposizione;

– che la Corte di Appello di Campobasso con sentenza n. 387/06 del 9.2.2007, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’originaria opponente, ha dichiarato che la società appellante era debitrice nei confronti dell’INPS – in relazione ai rapporti di lavoro di cui alla cartella esattoriale impugnata – della complessiva somma di Euro 16.501,30, oltre interessi nella misura legale calcolati dalla notifica della cartella al saldo, con la condanna dell’appellante al relativo pagamento;

– che l’INPS chiede la cassazione della sentenza di appello con un motivo;

– che non si sono costituite la SAS FP di Pazienza Marco F.lli e la concessionaria GEMMA S.p.A.;

– che il Collegio ha autorizzato motivazione semplificata.

Motivi della decisione

– che con l’unico motivo del ricorso l’INPS deduce violazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217 sostenendo che l’impugnata sentenza ha errato nel condannare la società appellante al pagamento dei soli interessi legali, omettendo di applicare la richiamata disciplina legislativa, in forza della quale, una volta che sia accertata una omissione contributiva, sono dovute, a titolo di sanzione civile, somme da determinarsi con utilizzazione dei meccanismi specificamente previsti per tali casi e che decorrono dal momento dell’inadempimento fino al saldo;

– che sul punto posto all’esame di questa Corte viene formulato il seguente quesito:" Se, in ipotesi di accertata omissione contributiva, gli oneri accessori alla stessa connessi devono essere calcolati utilizzando le regole vigenti nel sistema previdenziale e, individuate, per il caso di specie, dalla L. n. 2 del 1996, art. 1, commi 217 e 222". – che a tale quesito va data risposta positiva, in conformità a consolidata giurisprudenza di questa Corte, che si ritiene di condividere, secondo cui le sanzioni civili, connesse all’omesso o ritardato versamento di contribuzione previdenziale, costituiscono conseguenza automatica dell’inadempimento e sono previste per rafforzare l’obbligazione contributiva e risarcire in misura predeterminata dalla legge il danno causato all’istituto assicuratore, sicchè non è consentita alcuna indagine sull’imputabilità o sulla colpa in ordine all’omissione di tale pagamento, al fine di escludere tale obbligo (cfr. Cass. n. 8644 del 24 giugno 2000; Cass. n. 2758 dell’8 febbraio 2006; Cass. n. 14475 del 19 giugno 2009; Cass. n. 24803 del 7 dicembre 2010 ed altre conformi decisioni);

– che in conclusione il ricorso va accolto e per l’effetto l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Bari, che procederà al riesame della causa tenendo conto dell’evidenziato principio di diritto in tema di sanzioni civili conseguenti ad omissioni contributive;

– che il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *