Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-06-2011) 28-07-2011, n. 30023

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza in data 4.5.2010 il Tribunale di Mondovì, in composizione monocratica, condannava D.G., applicata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 544 ter c.p., comma 1, perchè, senza necessità, detenevo un gregge di capre in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche, tali da cagionare loro lesioni derivanti dall’essere custodite in un recinto precario con presenza di ferri ed ostacoli e, comunque, non idoneo ad impedire l’allontanamento degli ammali".

Riteneva il Tribunale che dalle risultanze processuali emergesse la prova del reato ascritto, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Era stato accertato infatti che il gregge veniva tenuto in situazione di grave precarietà, come verificato ripetutamele dai medici veterinari della ASL, tanto da indurre il Sindaco di Ceva ad adottare un’ordinanza con cui si ingiungeva al D. di provvedere alla corretta custodia del gregge, e che ricorreva il dolo generico richiesto dalla norma essendo la condotta tenuta senza necessità. 2) Ricorre per cassazione D.G., denunciando la erronea interpretazione e falsa applicazione della legge penate in relazione all’art. 544 ter c.p., comma 1. Dall’istruttoria dibattimentale ed in particolare dalla testimonianza di Vassallo Albino era emerso che il ricorrente non aveva mai posto in essere la condotta prevista dalla norma sanzionatrice (anzi si premurava di fornire il foraggio necessario). Inoltre non aveva potuto provvedere ad ottemperare all’ordinanza del Sindaco a causa dell’ingente quantità di neve e soprattutto perchè si era fratturato una gamba.

3) Pur essendo la sentenza appellabile (il reato contestato è un delitto punito con pena alternativa ed è stata applicata la pena pecuniaria da intendersi come multa, per cui non si verte nell’ipotesi prevista dall’art. 593 c.p.p., comma 3), il ricorso per cassazione deve ritenersi proposto a norma dell’art. 569 c.p.p.. Tale norma consente, invero, di proporre ricorso immediato per cassazione, tranne che nei casi previsti dal comma 3 del medesimo articolo ("la disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall’art. 606, comma 1, lett. d) ed e). In tali casi il ricorso eventualmente proposto si converte in appello").

Con l’impugnazione è stata denunciata la erronea interpretazione e falsa applicazione dell’art. 544 ter c.p., comma 1, e, quindi, un vizio denunciarle con ricorso immediato per cassazione ex art. 569 c.p.p..

3.1) Tanto premesso, il ricorso è inammissibile perchè generico e manifestamente infondato.

Il Tribunale, con motivazione coerente ed immune da vizi logici, ha ritenuto la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato ascritto. Sotto il profilo oggettivo ha rilevato che dalle risultanze istruttorie era emerso che il gregge di capre era tenuto all’interno di un recinto in condizioni igieniche precarie, disseminato di pezzi di ferro ed ostacoli pericolosi per le bestie, incompatibile con le caratteristiche degli animali (alcuni vennero trovati morti ovvero accasciati, privi di energia e malati). Tali condizioni di precarietà furono constatate ripetutamente dai veterinari della ASL CN(OMISSIS) (tra gennaio e febbraio 2009) ed indussero il Sindaco di Cesa ad emettere ordinanza ingiunzione. Nonostante ciò il D. aveva persistito nella propria condotta, pur essendo perfettamente consapevole dello stato di malnutrizione e malattia degli animali.

Quanto all’aspetto soggettivo, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la "necessità" richiesta dalla norma si configura qualora la condotta a danno dell’animale sia giustificata dell’evitare un pericolo imminente o dall’impedire l’aggravamento di un danno alla persona o ai beni non altrimenti evitabile" (Cass. sez. 3 24.10.2007 n. 44822), ha escluso che, nel caso di specie, ricorresse la necessità richiamata dalla norma medesima. Il prevenuto, anzi, nonostante l’ordinanza sindacale persisteva nella propria inefficienza sfociata nel volontario disinteresse verso gli animali.

Nè può minimamente configurarsi io "stato di necessità" ipotizzato nel ricorso e riconducibile alla caduta di neve ed alle menomate condizioni di salute del ricorrente, non ricorrendone palesemente i presupposti.

3.1.2) II ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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