T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 22-08-2011, n. 270 Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con d.P.G.R. n. 201 in data 23 ottobre 2006, è stata disposta l’espropriazione di immobili di proprietà del ricorrente, occorrenti per la realizzazione del Programma Integrato di Recupero e del relativo piano attuativo della frazione di Isola del Comune di Nocera Umbra.

Il provvedimento ablatorio risulta notificato al ricorrente in data 17 novembre 2006.

2. Con ricorso notificato in data 15 maggio 2007, il ricorrente impugna detto decreto, chiedendone l’annullamento e chiedendo altresì il risarcimento del danno conseguente.

Sostiene che le scelte sottese agli strumenti urbanistici siano viziate da eccesso di potere per ingiustizia ed illogicità manifeste, contraddittorietà, travisamento dei fatti, nonché da difetto di motivazione.

Lamenta che gli immobili di sua proprietà siano compresi nell’Unità Minima di Intervento post sisma n. 8, lotto S/7, mentre a lui è stato assegnato il lotto n. 7 dell’U.M.I. n. 18, ubicato a notevole distanza da detti immobili, dove sorgeva la sua abitazione.

Lamenta anche che il terreno espropriatogli sia stato assegnato alla sig.ra T.M., madre della dipendente comunale A.T. responsabile in prima persona degli espropri e delle occupazioni d’urgenza, e che entrambe siano comproprietarie di immobili confinanti con quelli ad esse assegnati (di modo che la realizzazione del piano determina la costituzione di un lotto unico di indubbio valore economico).

Tutto ciò, in mancanza di un effettivo interesse pubblico idoneo a giustificare l’oggettiva mortificazione delle aspettative del ricorrente.

Infine, sottolinea l’illogicità connessa all’individuazione (da parte della variante al piano attuativo, approvato con d.C.C. 4 aprile 2003, n. 20) dell’area esondabile, che, in prossimità di terreni espropriati al ricorrente, subirebbe un repentino ed ingiustificato innalzamento altimetrico di circa 2 metri.

3. Si sono costituiti in giudizio la Regione Umbria ed il Comune di Nocera Umbra.

4. Il ricorso è tardivo.

Non può essere concessa la rimessione in termini chiesta dal ricorrente, nonostante il provvedimento non contenesse l’indicazione del termine per impugnare e dell’autorità cui presentare ricorso.

Infatti, la mancata apposizione in calce al provvedimento amministrativo della formula recante il termine e l’autorità presso cui impugnarlo, sancita dall’articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, può implicare sì, in caso di eventuale ritardo nell’impugnazione di quest’ultimo, il riconoscimento dell’errore scusabile e dei suoi effetti, ma solo quando ne sussistano i presupposti, ossia: una situazione normativa obiettivamente inconoscibile o confusa, uno stato di obiettiva incertezza, per le oggettive difficoltà di interpretazione di una norma, per la particolare complessità di una fattispecie concreta, per i contrasti giurisprudenziali esistenti o per il comportamento dell’Amministrazione idoneo, perché equivoco, ad ingenerare convincimenti non esatti (cfr., da ultime, Cons. Stato, VI, 31 marzo 2011, n. 1983; V, 13 maggio 2011, n. 2892).

Il che non ricorre nel caso in esame, essendo pacifici gli effetti lesivi e l’onere di immediata impugnazione del provvedimento ablatorio.

5. Il Collegio sottolinea che, anche qualora sussistessero i presupposti per la rimessione in termini, il ricorso risulterebbe comunque inammissibile.

Appare evidente che il provvedimento impugnato si pone come atto terminale di un procedimento ablatorio, strumentale all’attuazione della pianificazione urbanistica del Comune di Nocera Umbra, che ha visto prima l’adozione (d.C.C. n. 8/2000), poi l’approvazione (d.C.C. n. 64/2000) del P.I.R. della frazione di Isola e del relativo piano attuativo in variante del P.R.G., quindi una variante di esso (d.C.C. n. 50/2002 e n. 20/2003).

Il piano attuativo, in base all’articolo 2, comma 1, dell’O.M. 2497/1999, ai fini della riorganizzazione urbanistica della frazione Isola (il cui abitato risultava pressoché distrutto a seguito del sisma del settembre 1997), prevede l’acquisizione da parte del Comune dei terreni occupati dai fabbricati distrutti, e la cessione ai proprietari dei terreni necessari alla ricostruzione "in delocalizzazione".

In particolare, è accaduto che, mentre la gran parte dei proprietari ha ceduto spontaneamente i terreni, il ricorrente è rimasto inerte, ed ha subito il procedimento ablatorio.

Le censure prospettate dal ricorrente concernono pretesi vizi delle decisioni di riorganizzazione urbanistica assunte dal Comune di Nocera Umbra – concernenti, tra l’altro: i terreni da acquisire, quelli da assegnare, nonché i nominativi degli assegnatari – mediante il piano attuativo (non importa in questa sede stabilire se con il piano originario o con la variante). Del piano attuativo, comportante anche la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi ivi previsti, il ricorrente ha avuto conoscenza quanto meno dall’11 marzo 2005 (data di notificazione dell’avviso di deposito degli atti del piano preordinato all’espropriazione).

Ma il ricorrente non ha impugnato detti provvedimenti urbanistici, non essendo evidentemente sufficiente, in mancanza di adeguati specificazioni o riferimento esplicito, la clausola di stile di ricomprensione nell’impugnazione di "tutti gli atti e/o i provvedimenti… prodromici e/o conseguenti…" contenuta nel ricorso.

In ogni caso, la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza dell’opera, ed in generale le previsioni del piano sull’acquisizione ed assegnazione dei lotti edificatori, costituiscono provvedimento immediatamente lesivo dalla cui conoscenza nasce l’onere di impugnazione, per cui, anche volendo ritenere il piano attuativo compreso nell’oggetto dell’impugnazione in esame, questa risulterebbe comunque intempestiva.

6. Le considerazioni esposte prescindono da qualsivoglia valutazione delle censure nel merito (in ordine alle quali, il Comune di Nocera Umbra ha controdedotto puntualmente).

7. Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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