Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-05-2011) 28-07-2011, n. 30146 Risarcimento in forma specifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 24 settembre 2009, ha riformato, pronunciando solo sugli effetti civili, la sentenza del 2 luglio 2008 del Giudice di pace di Firenze, e ha condannato F. M. al risarcimento del danno in favore della parte civile G.A. per i delitti di ingiurie e minacce.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, lamentando:

a) una mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all’accertamento della sua responsabilità;

b) una violazione della legge processuale in merito all’incompatibilità della teste T.L..

3. Con dichiarazione del 22 luglio 2010 l’imputato ha, però, rinunciato al ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è all’evidenza inammissibile, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d) per avere il ricorrente rinunciato alla proposta impugnazione.

2. Dall’inammissibilità deriva, altresì, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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