Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-05-2011) 28-07-2011, n. 30145

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 10 dicembre 2009, decidendo a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, che con sentenza del 19 febbraio 2009 aveva annullato la sentenza emessa dalla medesima Corte di Appello il 7 maggio 2008 ha assolto B.C. dal reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e rideterminando la pena lo ha condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed Euro tremila/00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentandone quale unico motivo la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) c) ed e) con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e all’eccessività della pena detentiva irrogata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato quanto alla determinazione della pena detentiva mentre è inammissibile quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

2. Il ricorrente coglie nel segno, infatti, nell’evidenziare un chiaro errore della Corte territoriale che, a seguito dell’annullamento con rinvio disposto da questa Corte, nel prosciogliere il B. dal contestato delitto di associazione a delinquere e nel rideterminare la pena detentiva da infliggergli in concreto ha operato un aumento per la continuazione tenendo ancora conto del reato associativo per il quale, al contrario, aveva pronunciato sentenza di proscioglimento.

Più in concreto, tenendo conto che reato più grave è stato considerato il delitto di ricettazione di cui al capo H), con pena base determinata in anni tre di reclusione e che l’aumento per la continuazione, sancito in mesi sei per ciascuno degli altri reati dovesse essere riferito non più ai sette originari reati bensì ai rimanenti sei, a seguito del proscioglimento dall’associazione a delinquere, ed assommasse, quindi, a mesi trentasei e cioè ad anni tre, ne deriva che la pena totale risultasse di anni sei di reclusione da ridurre di un terzo, a seguito della scelta del rito abbreviato, così determinando la definitiva e corretta pena di anni quattro di reclusione.

3. Per quel che riguarda, viceversa, le censure relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche se ne deve rilevare l’inammissibilità in quanto questione estranea a quella decisa da questa Corte con la sentenza che ha disposto l’annullamento con rinvio alla Corte territoriale ma soltanto "limitatamente al capo B (art. 416 bis c.p.) e al trattamento sanzionatorio".

In altri termini, correttamente la Corte di Appello, in ossequio ai limiti propri del giudizio di rinvio, ha valutato l’esistenza o meno del delitto associativo ed ha provveduto alla nuova consequenziale determinazione della pena elidendo, sia pur nei termini dianzi corretti, i soli effetti derivanti dall’escluso delitto associativo.

Nulla avrebbe potuto affermare, pertanto, in merito alla valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche esclusa dall’esame demandato dalla Corte di legittimità al Giudice del merito.

3. Il ricorso va, pertanto, accolto per quanto di ragione e dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

La Corte annulla l’impugnata sentenza senza rinvio limitatamente alla pena detentiva, che ridetermina in anni quattro di reclusione.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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