T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 23-08-2011, n. 1260 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 26.4.2010 L.P. ha sottoscritto presso lo SUI di Brescia, assieme al cittadino extracomunitario E.I.A., il contratto di soggiorno a seguito di procedura di emersione ex art. 1 ter L. n. 102/09. In pari data E.I.A. ha presentato istanza di rilascio di permesso di soggiorno.

L’Amministrazione ha avviato il procedimento invitando lo straniero a presentarsi in Questura per l’identificazione e il foto segnalamento per il 15.6.2010.

Il termine per la definizione dl procedimento è stabilito, dall’art. 5, c. 9 del D.Lgs. n. 286/98 in giorni venti, sicché esso sarebbe scaduto il 5.7.2010.

In assenza di conclusione del procedimento, con atto notificato il 27.4.2011 e depositato il 12.5.2011, L.P. e E.I.A. hanno proposto ricorso, ex art.117 c.p.a., per far accertare il carattere illegittimo del silenzio serbato dall’Amministrazione e far dichiarare il dovere della medesima di provvedere sulla domanda, essendo stato superato il termine per la definizione del relativo procedimento.

In data 17.5.2011, si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, la quale ha depositato relazione in data 5.5.2011 della Questura di Brescia, con cui si rappresenta che il cittadino extracomunitario E.I.A. è risultato condannato, con alias, dal Tribunale di Brescia in data 22.12.2006 ex art. 14, c.5 ter D.lgs. n. 286/98, sicché è stato emesso decreto di archiviazione.

Alla c.c. del 28.7.2011 illegale del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, osservando che il silenzio permane posto che non esiste alcun provvedimento espresso di archiviazione.

Il ricorso è fondato.

Invero, la Questura di Brescia afferma di avere proceduto ad mettere atto di archiviazione della domanda di rilascio del permesso, ma dello stesso non solo non ha prodotto copia, ma neppure ha indicato gli estremi identificativi (data e numero) sicché dell’esistenza di tale atto non vi è prova in atti.

Il c. 9 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 286/98 recita: "Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico".

L’art. 2, (Conclusione del procedimento) della l. n. 241/90, al c.1, dispone che: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso".

Pertanto, essendo decorso il prescritto termine senza che l’Amministrazione abbia riscontrato l’istanza come sopra presentata il ricorso deve essere accolto, con conseguente declaratoria dell’illegittimità del silenziorifiuto e dell’obbligo per l’amministrazione di provvedere sull’istanza nel termine di sessanta giorni a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza, con la precisazione che, in caso di ulteriore ritardo, il TAR provvederà alla nomina di un commissario ad acta.

Le spese del presente giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, come proposto, dichiara illegittimo il silenzio dell’Amministrazione e ordina di provvedere come precisato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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