T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 23-08-2011, n. 1257

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con decreto del 3 novembre 2010 lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Brescia ha revocato il beneficio dell’emersione dal lavoro irregolare ex art. 1ter del DL 1 luglio 2009 n. 78, in relazione alla domanda presentata dal signor Bruno Treccani a favore del cittadino extracomunitario E.H.W.M..

2. La revoca si basa sul fatto che il beneficiario è stato condannato per violazione dell’ordine di allontanamento dal territorio nazionale ai sensi dell’art. 14 comma 5ter del Dlgs. 25 luglio 1998 n. 286 (Trib. Brescia 21 giugno 2007). L’amministrazione ritiene che anche tale reato rientri nella categoria dei reati ostativi di cui all’art. 1ter comma 13 lett. c) del DL 78/2009.

3. Contro la revoca ha presentato impugnazione il cittadino extracomunitario, con atto notificato il 14 gennaio 2011 e depositato il 21 gennaio 2011. Nel ricorso si lamenta in particolare l’errata applicazione dell’art. 1ter comma 13 lett. c) del DL 78/2009, in quanto la condanna per violazione dell’ordine di allontanamento non dovrebbe costituire un ostacolo all’emersione. Nel caso specifico inoltre occorrerebbe tenere in considerazione che dopo l’avvio del procedimento di revoca era stata presentata domanda di riabilitazione.

4. L’amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

5. Sulla vicenda in esame si possono svolgere le seguenti considerazioni:

(a) sull’interpretazione dell’art. 1ter comma 13 lett. c) del DL 78/2009 si sono formati in giurisprudenza orientamenti contrastanti che hanno provocato la remissione della questione all’Adunanza Plenaria (v. CS Sez. III 16 marzo 2011 n. 1227);

(b) quasi in contemporanea è intervenuta una pronuncia della Corte di Giustizia che ha dichiarato la fattispecie penale di cui all’art. 14 comma 5ter del Dlgs. 286/1998 incompatibile con gli art. 15 e 16 della Dir. 16 dicembre 2008 n. 2008/115/CE recante norme e procedure comuni per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi (v. C.Giust. Sez. I 28 aprile 2011 C61/11 PPU, El Dridi);

(c) in sintesi la Corte ha osservato che (1) la materia del rimpatrio dei soggiornanti irregolari è di competenza comunitaria, anche per quanto riguarda i riflessi sul diritto e sulla procedura penale, ferma restando la facoltà degli Stati di introdurre procedure più favorevoli; (2) l’allontanamento deve essere eseguito nel modo meno coercitivo possibile, e comunque nel rispetto di alcuni diritti fondamentali; (3) la procedura di allontanamento è già puntualmente descritta nella direttiva comunitaria; (4) gli Stati possono introdurre sanzioni penali solo al termine della procedura (per il caso di fallimento delle misure espulsive) e non in una fase intermedia dopo un semplice ordine di allontanamento; (5) poiché è inutilmente scaduto il termine di recepimento della direttiva (24 dicembre 2010) gli interessati possono invocarne gli effetti e i giudici nazionali sono tenuti a disapplicare le norme contrastanti, e segnatamente l’art. 14 comma 5ter del Dlgs. 286/1998;

(d) alla suddetta pronuncia della Corte si è richiamata l’Adunanza Plenaria, che ha ritenuto ormai superato l’ostacolo all’emersione costituito dalla condanna ex art. 14 comma 5ter del Dlgs. 286/1998 (v. CS AP 10 maggio 2011 n. 7). Nell’interpretazione dell’Adunanza Plenaria l’impossibilità di dare applicazione alla fattispecie penale ha prodotto l’abolizione del reato con la conseguente cessazione delle condanne e dei relativi effetti penali. Di questa modifica dell’ordinamento possono beneficiare tutte le situazioni ancora sub iudice, rimanendo esclusi solo i casi ormai irretrattabilmente definiti;

(e) una posizione analoga è stata assunta dal Tribunale di Brescia Sez. I penale, che con ordinanza del 23 giugno 2011 ha revocato la condanna del ricorrente perché, a causa dell’inapplicabilità sopravvenuta della norma nazionale, il fatto non è previsto dalla legge come reato.

6. Tenendo conto del quadro normativo così ricostruito il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento del decreto impugnato. Le spese possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e conseguentemente annulla il decreto impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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