Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-12-2011, n. 28074

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 13 – 15.12.2006 la Corte d’Appello di Torino, accogliendo il gravame proposto da T.A. nei confronti dell’Inail, condannò l’Istituto alla corresponsione dell’indennizzo di cui al D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 pari ad un grado di inabilità del 6%. A sostegno del decisum, la Corte territoriale ritenne di dover riconoscere il gradiente minimo di indennizzabilità (appunto 6%):

– sulla scorta delle precisazioni del CTU, in base alle quali "secondo la metodologia normalmente seguita una percentuale del 5,68% quale indicata viene arrotondata al 6%";

– tenuto conto altresì del positivo riscontro fornito dall’esame ERA del 20.4.2006.

Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale l’Inail ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.

L’intimato T.A. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 nonchè vizio di motivazione, assumendo che la norma suddetta non consente l’arrotondamento del gradiente di menomazione accertato al fine di raggiungere il minimo indennizzabile; nè la Corte territoriale aveva argomentato in ordine alle ragioni che l’avevano indotta a ritenere legittimo l’arrotondamento di che trattasi.

2. Osserva la Corte che il decisum, come esposto nello storico di lite, si fonda su due distinte ragioni, ciascuna della quali di per sè idonea a sostenerlo (arrotondamento del gradiente sulla scorta di quanto segnalato dall’ausiliario; riscontro positivo fornito dall’indicato esame ERA).

Il ricorrente ha censurato, nei termini descritti, la prima delle suddette ragioni, ma nient’affatto al seconda.

Trova quindi applicazione il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (cfr, ex plurimis, Cass., n. 2499/1973;

7948/1999; 12976/2001; 18240/2004; 20454/2005; 13956/2005; 9247/2006;

2272/2007; 24540/2009; 3386/2011).

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo e da distrarsi a favore del difensore antistatario avv. Domenico Concetti, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, da distrarsi a favore del difensore antistatario avv. Domenico Concetti e che liquida in Euro 30,00, oltre ad Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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