Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-05-2011) 28-07-2011, n. 30140

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha riformato (su impugnazione della PC) agli effetti civili la pronunzia di primo grado, affermando la responsabilità di T. A. in ordine ai reati a lui ascritti (artt. 612-594 c.p.), condannandolo al risarcimento dei danni nei confronti di P. R..

Ricorre per cassazione il difensore e deduce:

1) mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza, atteso che non è stata raggiunta la prova piena della colpevolezza del T., prova che potrebbe consistere solo nelle dichiarazioni di un teste oculare, estraneo ai fatti, tali non potendo definirsi nè i parenti del T., nè, meno che mai, la PO. Invero gli indizi acquisiti non hanno nè il carattere della univocità, nè quello della concordanza. Il giudice di appello ha fondato la sua pronunzia sulla ritenuta attendibilità del P. e sulla pretesa inattendibilità delle dichiarazioni della moglie e del figlio del T., senza minimamente considerare le incongruenze che minano la versione offerta dalla PC. Il suo racconto è labile e contraddittorio, mentre quelli di T.G. (figlio dell’imputato) e di S.N. (moglie) sono dettagliati e coincidenti e, in parte, confermati da quello dello stesso P.. Quanto al documento del pronto soccorso, il giudicante non ne ha colto la implicita contraddizione, atteso che dalla sua lettura emerge che alle ore 8,40 la PC ha dichiarato di essere caduta per le scale e alle 10,30 di essere stata percossa. Solo successivamente, rivolgendosi al suo medico di fiducia, il P. otterrà una prognosi di giorni 6.

La motivazione della sentenza poi è illogica anche con specifico riferimento al delitto ex art. 612 c.p., atteso che, come lo stesso giudice di appello scrive, la PC ha riferito di non ricordare se furono pronunziate frasi minacciose. Sul punto, dunque, la motivazione è meramente apparente.

2) violazione dell’art. 530 c.p.p., comma 10 essendo stata pronunziata la sentenza in spregio del principio della affermazione di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. La natura equivoca degli indizi a carico del T. avrebbe dovuto determinare il Tribunale alla integrale conferma della sentenza di primo grado.

In realtà, il giudice di secondo grado si è lasciato guidare dalla sua soggettiva convinzione e non ha maturato un solido convincimento, fondato su basi scientifiche.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato. Il ricorrente va condannato alle spese del grado.

La difesa del T. parla insistentemente di indizi.

In realtà, quelle cui ha fatto riferimento il Tribunale sono prove in senso pieno. Tale è la dichiarazione della PO, tale è il referto ospedaliere tali sono le dichiarazioni (ritenute inattendibili) dei testi.

Orbene, è noto che, in tema di valutazione della prova testimoniale, a base del libero convincimento del giudice possono essere poste, sia le dichiarazioni della PO, sia quelle di un testimone legato da stretti vincoli di parentela con la medesima. Ne consegue che la deposizione della PO dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta, anche da sola, come fonte di prova, ove sid sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità (ASN 199906910-RV 213613; ASN 199800788-fcV 2094 04; ASN 199704946-RV 208913). Nel caso in esame, il giudicante ha tratto il suo convincimento dalle dichiarazioni del P., che, benchè rese a distanza di sei anni dai fatti (e ciò è stata giudicata circostanza atta giustificare qualche incertezza e qualche offuscamento del ricordo in un soggetto non più giovane), sono state ritenute sufficientemente precise. Tali dichiarazioni poi, secondo quanto si legge in sentenza, hanno trovato obiettivo riscontro nel referto ospedaliere Trattasi di documento che va assunto, essenzialmente, per il suo contenuto tecnico-scientifico, avendo rilievo decisamente secondario le dichiarazioni rese dal paziente (per altro, non è dato sapere se, in udienza, qualcuno -ad es. la difesa dell’imputato – abbia contestato al P. le dichiarazioni rese in ospedale). E’ da notare che il referto fu redatto ad ore 8,40, vale a dire a breve distanza di tempo dall’incontro tra imputato e PO, incontro che la stessa famiglia La T. colloca nelle prime ore del mattino.

Infine il giudicante di secondo grado ritiene che la versione dei fatti offerta dalla PO sia, indirettamente, ma significativamente, corroborata dalle dichiarazioni dei "testi della difesa", dichiarazioni che lo stesso giudicante, motivatamente, ritiene vaghe, imprecise e, tra di loro, contraddittorie.

Tutto ciò premesso, è evidente la ragione per la quale il giudicante ha ritenuto di aver raggiunto una accettabile grado di certezza (al di là del dubbio ragionevole) sull’effettivo svolgimento dei fatti.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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