T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 23-08-2011, n. 1255 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente ha presentato alla Prefettura di Mantova in data 8 aprile 2008 un’istanza volta a ottenere la concessione della cittadinanza italiana (pratica K/10/142757). La domanda è stata formulata ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91 (straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica).

2. Per la conclusione del procedimento l’art. 3 del DPR 18 aprile 1994 n. 362 fissa un termine pari a 730 giorni a decorrere dalla presentazione della domanda. Dopo l’inutile scadenza del suddetto termine il ricorrente ha presentato ricorso ex art. 117 cpa, con atto notificato il 27 aprile 2011 e depositato il 19 maggio 2011, per far accertare il carattere ingiustificato del silenzio e ottenere una pronuncia che imponga all’amministrazione di provvedere sulla domanda.

3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

4. Sulla vicenda in esame è possibile una pronuncia immediata solo relativamente alla questione della competenza territoriale. Come già affermato in casi analoghi (v. TAR Brescia Sez. I 22 ottobre 2010 n. 4113; TAR Brescia Sez. I 28 giugno 2011 n. 973) la materia del silenzio di cui all’art. 31 cpa è autonoma rispetto alla pretesa sostanziale, almeno quando il provvedimento finale sia caratterizzato da ampia discrezionalità. Di conseguenza, pur essendo la concessione della cittadinanza un provvedimento destinato a valere su tutto il territorio nazionale (art. 13 comma 3 cpa), l’inerzia dell’amministrazione si concentra nell’ufficio che avendo ricevuto l’istanza ha assunto la funzione di interfaccia tra il richiedente e la struttura amministrativa (art. 13 comma 1 cpa). In mancanza del provvedimento finale rileva infatti soltanto questo tipo di contatto. Nello specifico quindi la competenza territoriale rimane radicata presso il TAR Brescia.

5. Per quanto riguarda l’asserita illegittimità del silenzio mantenuto dall’amministrazione, è necessario disporre istruttoria per acquisire ulteriori elementi. La Prefettura è quindi invitata a trasmettere una relazione che illustri (a) lo stato di avanzamento della procedura, (b) le difficoltà o comunque le ragioni che hanno impedito il rispetto del termine di conclusione del procedimento, (c) una stima del tempo necessario per l’emissione del provvedimento finale. Per il deposito della suddetta relazione è fissato il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

non definitivamente pronunciando

(a) dichiara la propria competenza territoriale;

(b) dispone istruttoria come precisato in motivazione;

(c) fissa per la prosecuzione della trattazione la camera di consiglio del 14 dicembre 2011;

(d) rinvia a tale data anche la decisione sulle spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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