Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-05-2011) 28-07-2011, n. 30139

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza di cui in epigrafe, la CdA di Torino ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, nei confronti di A. F..

Si legge in sentenza che il predetto, in data (OMISSIS), presso la stazione FFSS di (OMISSIS) si rivolse ad alcuni tassisti chiedendo di essere accompagnato a (OMISSIS). Poichè i suoi interlocutori gli avevano chiesto il pagamento anticipato della corsa, l’ A. dette in escandescenze ed, estratta una siringa, eseguì un prelievo del suo sangue venoso, quindi, asserendo di essere affetto da epatite C, minacciò i presenti, punse ad un dito della mano il tassista S.F., puntò la siringa contro il tassista B.S., finendo per imbrattare, con il suo sangue, la vettura di quest’ultimo rivolto ad altro tassista ( Sa.Gi.), esclamò: "ti brucio la macchina", quindi gli sputò addosso e scaraventò un borsone sulla vettura del predetto, danneggiandone il cofano, infine, prese a calci il taxi di Se.St..

Giudicato con rito abbreviato, in primo grado veniva riconosciuto colpevole dei reati ex artt. 81, 582, 56, 582 c.p., art. 583 c.p., comma 2, n. 1, art. 585 c.p., art. 577 c.p., comma 1, n. 4, art. 61 c.p., nn. 1 e 10 (capo A), artt. 56, 582 c.p., art. 583 c.p., comma 2, n. 1, artt. 585 c.p. e art. 577 c.p., comma 1, n. 4, art. 61 c.p., nn. 1 e 10 (capo B), artt. 56 e 610 cp (capo C).

Con la sentenza di appello, esclusa la aggravante ex art. 61 n. 10 c.p., qualificato il fatto sub A) come tentativo di lesioni gravissime pluriaggravate e quello del capo C), con riferimento al solo Sa., come danneggiamento aggravato, ferma restando la condanna per il capo B), il trattamento sanzionatorio veniva rideterminato in melius.

Ricorre per cassazione il difensore e deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 56 c.p. e carenza e contraddittorietà di motivazione in ordine ai reati sub C) e D).

E’ rimasto accertato che la possibilità di contagio a seguito di inoculazione di sangue infetto è pari all’1,8%, vale a dire pari a quella che corrono i sanitari che, in ospedale, trattano persone malate di epatite. Così stando le cose, non è possibile parlare di tentativo, in quanto una possibilità di contagio vicina a zero non può determinare idoneità degli atti in relazione al delitto di lesioni. Ha chiarito la Corte cost., con la sentenza 360/95, che, quando la azione sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto dalla norma, allora viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta. Per altro, non è sufficiente che la condotta non sia semplicemente riconducibile allo schema di cui all’art. 49 c.p., per ritenere integrato il tentativo, ma la condotta deve essere, connotata da un quid pluris.

Invero, gli atti sono idonei, quando, con giudizio ex ante, siano adeguati al raggiungimento dello scopo. Tale non è il caso in esame per la trascurabile probabilità che la vittima potesse contrarre l’epatite.

Quanto al delitto di cui al capo B), i giudici del merito, trascurando del tutto il contenuto delle dichiarazioni testimoniali, sostengono che A. tentò di bagnare col suo sangue il B., laddove emerge chiaramente dalle dichiarazioni in atti che il sangue contenuto nella siringa fu diretto contro la vettura del predetto e sulla vettura fu versato. Non vi fu dunque nessun tentativo di lesioni in danno del B. e neanche una condotta minacciosa diretta contro lo stesso.

Motivi della decisione

Premesso che non esiste un capo D) e che quindi il riferimento a tale capo da parte dell’impugnante è da considerare un mero lapsus calami, va subito detto che la prima censura è infondata; la seconda inammissibile perchè articolata in fatto.

Il ricorso pertanto merita rigetto e il ricorrente va condannato alle spese del grado.

In tema di tentativo, la idoneità dell’atto non va valutata con riferimento al criterio probabilistico di realizzazione dell’intento delittuoso. Invero, la idoneità altro non è che la possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l’agente si propone. Dunque, ferire intenzionalmente la vittima con una siringa contenete sangue infetto, perchè prelevato da un soggetto affetto da una malattia – appunto – infettiva, e propagabile attraverso contatto ematico, costituisce atto idoneo a cagionare lesioni.

Il fatto che l’evento non si sia verificato, certo, non è dipeso dalla volontà dell’agente, ma da un fattore "esterno", che, nel caso di specie, è riconducibile alla scarsa probabilità che l’infezione si propaghi. Ma, come correttamente ha affermato la CdA, i concetti di probabilità e di possibilità non devono essere sovrapposti. E, per quel che si è detto, la idoneità ha correlazione con il secondo, non con il primo.

L’assunto non contraddice affatto il dictum della Corte cost.le, come riportato dal ricorrente, in quanto è di tutta evidenza che l’azione in questione non è "assolutamente inidonea" a cagionare l’evento.

D’altra parte, se il contagio vi fosse stato (verificandosi l’eventualità che si realizza -come si apprende- solo nel l’1,8% dei casi), nessuno avrebbe dubitato della sussistenza del nesso causale.

Ma ammettere la possibilità della consumazione di un reato di evento ed escludere, in radice, la ipotizzabilità del tentativo rappresenta una contraddizione.

Quanto alla censura relativa al delitto sub B) – così deve essere interpretata la censura formalmente diretta contro i reati sub C), di fatto non "aggredito" nel ricorso, e sub D), che, come premesso, non risulta dal capo di imputazione- essa, come anticipato, presuppone una "rilettura" delle dichiarazioni testimoniali raccolte in fase di indagine e una reinterpretazione secondo l’angolo visuale proposto dal ricorrente, "operazione" certamente inibita al giudice di legittimità. Per altro, lo stesso ricorrente, nel riportare le dichiarazioni del B. (si avvicinava puntando la siringa;

istintivamente gli spostavo la mano e lui gettava parte del contenuto sull’auto), rende evidente che l’intenzione dell’ A. era quella di bagnare B. e che l’evento non si verifica per una causa indipendente dalla volontà dell’agente: la pronta reazione della vittima che deviò la traiettoria dello spruzzo di sangue infetto.

In tal senso la CdA ha, certo non illogicamente, motivato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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