Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-05-2011) 28-07-2011, n. 30137

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 27 marzo 2009 il tribunale di Trapani, all’esito di un giudizio svoltosi con il rito abbreviato, ha dichiarato G. M. colpevole del reato di furto aggravato per essersi impossessato, in concorso con il coimputato A.D., del ciclomotore Piaggio Liberty di proprietà di B.F. P., commettendo il fatto con violenza su cose esposte alla pubblica fede. Previa concessione dell’attenuante del risarcimento del danno, ritenuta equivalente alle contestate aggravanti, nonchè operata una riduzione per il rito abbreviato, il G. è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa. Il 24 marzo 2010 la Corte d’appello di Palermo ha confermato integralmente la sentenza.

Contro quest’ultima sentenza propone ricorso il G. evidenziando tre motivi di censura:

a) Mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all’accertamento della responsabilità del ricorrente;

b) Insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata prevalenza delle attenuanti di cui all’art. 62 c.p., n. 6, sulle aggravanti contestate;

c) insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulle aggravanti.

Per questi motivi il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.

Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato e deve essere pertanto rigettato.

Con il primo motivo di ricorso il G. ha ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti a fondare la sua responsabilità per il fatto di reato contestato; trattasi evidentemente di censura di merito, essendo riservata ai giudici dei primi due gradi di giudizio la valutazione del materiale probatorio, mentre a questa corte compete esclusivamente un controllo di legittimità. Sotto questo profilo si deve rilevare che la sentenza della Corte d’appello è stata correttamente motivata in ordine alla responsabilità del G., sulla base degli elementi probatori in atti e di considerazioni che sono assolutamente immuni da vizi logici (si veda il terzo capoverso dell’ultima pagina della sentenza impugnata, che indica in modo specifico gli elementi su cui si fonda la responsabilità penale del prevenuto).

Il secondo ed il terzo motivo sono palesemente inammissibili in quanto concernenti censure di merito in relazione al giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e l’attenuante del risarcimento del danno, nonchè in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche; anche su questi aspetti non si rinviene contraddittorietà della motivazione (ed invero non sono stati indicati gli elementi di asserita contraddittorietà), nè insufficienza della stessa, in quanto la Corte d’appello ha correttamente indicato i motivi per cui non ha ritenuto di concedere le attenuanti generiche e la sentenza di primo grado, cui la corte ha fatto rinvio condividendone la motivazione, ha correttamente motivato, con la discrezionalità riconosciuta al giudice del merito, la ritenuta equivalenza delle aggravanti alla attenuante del risarcimento del danno (sul punto, peraltro, rileva questa Corte che nel ricorso in appello, non prodotto in questa sede, non risulta essere stata censurata la suddetta ritenuta equivalenza1, ed è per questo che è mancata una specifica presa di posizione sul punto della Corte di appello di Palermo).

Per i motivi esposti il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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