Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-12-2011, n. 28069 Lavoratori autonomi e professionisti Pensione di anzianità e vecchiaia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Genova, riformando la sentenza impugnata, ha accolto la domanda di C.R. diretta ad ottenere l’accertamento del proprio diritto alla corresponsione della pensione di anzianità dal 1.4.2001, anzichè dal 1.8.2001, secondo la decorrenza stabilita dall’Istituto. A tale conclusione la Corte territoriale è pervenuta in base al rilievo che la pretesa dell’INPS di applicare alla decorrenza della pensione il differimento di quattro mesi previsto dalla disciplina transitoria di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 6 non aveva fondamento perchè tale disciplina transitoria doveva ritenersi applicabile solo alle pensioni aventi decorrenza nel periodo 1.1.1998-31.12,2000. La decorrenza della pensione del C., che aveva maturato i relativi requisiti nell’agosto 2000, non poteva ritenersi compresa nel periodo sopra indicato, giacchè, essendone maturati i requisiti nel corso del terzo trimestre dell’anno 2000, doveva ritenersi fissata al 1 aprile dell’anno successivo, come richiesto dall’appellante.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’INPS affidandosi ad un unico motivo di ricorso.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo si lamenta violazione della L. n. 449 del 1997, art. 59, commi 6 e 8, chiedendo a questa Corte di stabilire se, ai sensi delle suddette disposizioni, l’assicurato che abbia compiuto entro il terzo trimestre del 2000 l’età minima di 57 anni e abbia perfezionato 35 anni di contribuzione, possa accedere alla pensione di anzianità dall’aprile 2001 o dall’agosto 2001. 2.- Il ricorso è infondato. La questione riguarda l’ambito di applicazione della disposizione di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 6. Si tratta in particolare di stabilire se si applichi il differimento di quattro mesi della decorrenza della pensione di anzianità all’assicurato presso una delle gestioni lavoratori autonomi del regime generale che abbia conseguito i requisiti (contributivo e anagrafico) prescritti dal citato art. 59, comma 6 nel terzo trimestre dell’anno 2000. 3.- Al quesito di cui sopra, ad avviso del Collegio, deve essere data risposta negativa, nel senso cioè della inapplicabilità del differimento di quattro mesi della decorrenza della pensione di anzianità nei confronti dell’assicurato che abbia conseguito i requisiti previsti dall’art. 59, comma 6 nel terzo trimestre dell’anno 2000.

Per quanto riguarda i trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dal 1 gennaio 1998, la L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 6, prevede che, per i lavoratori autonomi, l’accesso al trattamento si consegue al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del cinquantottesimo anno di età. Per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 2000 lo stesso articolo stabilisce che "resta fermo il requisito anagrafico di 57 anni ed i termini di accesso di cui al comma 8 sono differiti di quattro mesi".

A sua volta, la L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 8, prevede che "i lavoratori che conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti e che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 6 entro il primo trimestre dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1 ottobre del medesimo anno; entro il secondo trimestre, dal 1 gennaio dell’anno successivo; entro il terzo trimestre, dal 1 aprile dell’anno successivo; entro il quarto trimestre, dal 1 luglio dell’anno successivo. Ai lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico previsti dai commi 6 e 7 entro il 31 dicembre 1997, l’accesso al pensionamento è consentito a decorrere dal 1 aprile 1998". 4.- Dalla lettera della legge (che riguarda, come già detto, le pensioni aventi decorrenza dal primo gennaio 1998) risulta evidente che la disciplina transitoria dettata dall’art. 59, comma 6, per le pensioni di anzianità dei lavoratori autonomi "per il periodo dal 1.1.1998 al 31.12.2000", riguarda esclusivamente le pensioni di anzianità aventi decorrenza dal gennaio 1998 al dicembre 2000, e cioè quelle per le quali i relativi requisiti sono maturati al massimo entro il primo trimestre dell’anno 2000. Se i requisiti sono maturati nel terzo trimestre dell’anno 2000, come nella fattispecie in esame, si applicherà la disciplina a regime stabilita dall’art. 59, comma 8 secondo cui ai lavoratori che abbiano maturato i requisiti nel corso del terzo trimestre dell’anno, l’accesso la pensionamento è consentito dal primo aprile dell’anno successivo, senza ulteriori differimenti, perchè la decorrenza della pensione è stabilita da una data successiva a quella del 31 dicembre 2000, e cioè dal 1.4.2001. 5.- Questa Corte ha, del resto, già precisato (cfr. Cass. n. 18280/2003, Cass. n. 11947/2005, Cass. n. 9998/2009) che il comma 6 dell’art. 59, che detta la disciplina transitoria per le pensioni di anzianità dei lavoratori autonomi per gli anni 1998-2000, fa riferimento non al momento di maturazione del diritto al trattamento pensionistico, ma all’epoca di decorrenza del medesimo, nel senso, cioè, che riguarda "le pensioni di anzianità aventi decorrenza dal gennaio 998 al dicembre 2000". Ed ha ulteriormente precisato, al riguardo, che la L. n. 449 del 1997 ha modificato, per la parte che qui interessa, la normativa dettata dalla L. n. 335 del 1995 attraverso una duplice disciplina: "a) la disciplina a regime, in cui il requisito dell’età anagrafica viene portato dai 57 ai 58 anni (art. 59, comma 6) e cambia il regime delle finestre rispetto alla L. del 1995 (art. 59, comma 8), perchè scompare l’accesso fissato nel mese di luglio e le nuove date di accesso sono dall’ottobre dello stesso anno, ovvero dal gennaio, aprile o luglio dell’anno successivo, a seconda della data di maturazione dei requisiti nel primo, secondo, terzo o quarto trimestre dell’anno; b) quella transitoria, limitata agli anni dal 1998 al 2000, che interessa la presente causa, e che è la seguente: il requisito dell’età anagrafica si conferma ai 57 prescritti dalla L. del 1995, i termini di accesso alla prestazione, ossia le finestre di cui al comma 8 (già illustrate sub a), vengono differiti di quattro mesi", ribadendosi che "sono quindi queste le regole che disciplinano le pensioni di anzianità aventi decorrenza dal gennaio 1998 al dicembre 2000" e che le disposizioni di cui all’art. 59, comma 8, sui termini di accesso (finestre), e comma sesto, sul differimento di quattro mesi dei medesimi termini, si applicano a tutte le pensioni dei lavoratori autonomi "aventi decorrenza dal primo gennaio 1998". 6.- Il ricorso deve essere pertanto respinto con la conferma della sentenza impugnata.

7.- Considerato che l’intimato non ha svolto attività difensiva, non deve provvedersi in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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