Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-05-2011) 28-07-2011, n. 30136

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il PG presso la CdA di Catanzaro ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe riportata, con la quale il GdP di quella stessa città ha dichiarato ndp a carico di M.M.R. e M.G.R. per tacita accettazione della remissione di querela, in quanto, avendo la PO espresso la volontà di rinunziare alla istanza punitiva, gli imputati non si erano presentati in udienza.

Il ricorrente deduce violazione di legge, atteso che dalla contumacia dell’imputato non può dedursi alcuna manifestazione di volontà in ordine alla accettazione della remissione di querela.

Motivi della decisione

Il giorno 25 di questo mese le SU di questa Corte, pronunziando sulla problematica oggetto del presente ricorso, hanno chiarito che la condotta del querelato che, a conoscenza della remissione operata dal querelante, non si presenti in udienza, deve essere interpretata come tacita accettazione della remissione stessa.

Nel caso in esame, è pur vero che gli imputati sono rimasti contumaci, ma non può certo affermarsi che gli stessi siano rimasti all’oscuro della pendenza del procedimento, atteso che sono stati destinatari di notifiche, non ultima quella relativa al ricorso per cassazione proposto dal PG. Il ricorso del predetto va dunque rigettato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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