Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-05-2011) 28-07-2011, n. 30134

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 13 ottobre 2010, ha sostanzialmente confermato, riducendo la pena ai minimi edittali, la sentenza del Tribunale di Catania del 23 gennaio 2001 che aveva condannato C.A.A. e C.S. per il reato di lesioni personali aggravate nei confronti di M. F..

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del proprio difensore sia pur con distinti ricorsi ma di contenuto identico, lamentando:

a) una violazione di legge e una motivazione illogica nascente dalla motivazione meramente ripetitiva di quella del Giudice di primo grado senza confutazione dei motivi di doglianza;

b) la mancata concessione delle attenuanti generiche.

Motivi della decisione

1. I ricorsi, d’identico contenuto, non meritano accoglimento.

2. I motivi sono, innanzitutto, al limite dell’inammissibilità in quanto ripetono i motivi di appello proposti avanti la Corte territoriale e da questa rigettati con motivazione logica e pienamente ispirata alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

Inoltre, la Corte d’Appello, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, nel rispondere ai motivi dell’impugnazione non ha ripetuto la motivazione del Giudice di prime cure o ha utilizzato mere formule di stile (v. di recente sulla legittimità della c.d. motivazione per relationem, Cass. Sez. 3^, 13 maggio 2010 n. 24252).

3. Infatti, quanto al primo motivo, relativo in particolare alla mancata effettuazione di una perizia medico-legale sulla persona del danneggiato tale da non legittimare l’affermata esistenza delle lesioni personali gravi, i Giudici del merito hanno, di converso, chiaramente fatto discendere tale gravità dalla presenza in atti del referto medico di un Ospedale Pubblico e dalla relativa cartella clinica (trauma rachide cervicale, contusione cranio-facciale con epistassi post-traumatiche, trauma dentale nonchè contusioni sparse al viso) ma, soprattutto, dalle conclusioni della effettuata perizia dalla quale si era ricavato un indebolimento irreversibile dell’organo della masticazione.

Inoltre, la rilettura delle risultanze probatorie e più in particolare della deposizione della parte lesa, che ben può assurgere a prova specifica già di per sè (v. a partire da Cass. Sez. 3^, 18 ottobre 2001 n. 43303), non appare operazione consentita avanti questi Giudici se non si evidenziano palesi violazioni di legge che nella specie non è dato ravvisare.

Quanto, poi, alla specifica posizione del C.A.A. la Corte ne ha fatto discendere la sua effettiva compartecipazione ai reati non sulla base della mera presenza sul luogo dei fatti, bensì dalle dichiarazioni dei Vigili Urbani accorsi sul posto e dalle ulteriori dichiarazioni dei presenti all’accaduto raccolte dai medesimi verbalizzanti.

4. Quanto al secondo motivo, come ripetutamente affermato da questa Corte (v. da ultimo Cass. Sez. 6^ 28 ottobre 2010 n. 41365), la mancata concessione delle attenuanti generiche può essere sottoposta al vaglio di questa Corte soltanto allorquando vi sia stata una patente violazione di legge ma non anche quando, come nella specie, il Giudice del merito avvalendosi dei propri poteri discrezionali in proposito e soprattutto dando logica motivazione all’esplicazione di tale potere si sia, in effetti, ispirato ai principi della materia.

5. I ricorsi vanno, in definitiva, rigettati e ciascun ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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