T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 23-08-2011, n. 1249 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, cittadino pakistano, ha presentato in data 17.6.2010 istanza di rilascio di permesso di soggiorno a seguito di procedura di emersione.

L’Amministrazione ha avviato il procedimento invitando lo straniero a presentarsi in Questura per l’identificazione e il foto segnalamento per il 4.8.2010.

Il termine per la definizione dl procedimento è stabilito, dall’art. 5, c. 9 del D.Lgs. n. 286/98 in giorni venti, sicché esso sarebbe scaduto il 24.8.2010.

In assenza di conclusione del procedimento, con atto notificato il 28.3.2011 e depositato il 12.4.2011, M.Q. ha proposto ricorso, ex art.117 c.p.a., per far accertare il carattere illegittimo del silenzio serbato dall’Amministrazione e far dichiarare il dovere della medesima di provvedere sulla domanda, essendo stato superato il termine per la definizione del relativo procedimento.

In data 20.4.2011, si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, con memoria di mera forma, facendo riserva di svolgere successivamente le proprie difese.

Alla camera di consiglio del 8.6.2011 la causa è passata in decisione senza che sia intervenuta alcuna produzione documentale, sicché con ordinanza n. 972/11 è stato ordinato alla Questura di Brescia di depositare una relazione di chiarimenti, con allegata la relativa documentazione, nel termine di giorni 20, con rinvio, per l’ulteriore trattazione, alla c.c. del 13.7.2011.

In data 8.7.2011 è pervenuta alla Segreteria della Sezione la relazione della Questura con cui si rappresenta che a seguito dei rilievi dattiloscopici era stato accertato che a carico dell’odierno ricorrente esisteva sentenza di condanna ex art. 14 c.5 ter in data 24.1.2007, per cui era stata emesso provvedimento di archiviazione della domanda; ma che, a seguito del sopravvenire della sentenza n. 8 dellAd. Plen. Del Cons. St., il provvedimento di archiviazione è stato annullato ed è stato riavviato il procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno.

Alla camera di consiglio del 13.7.2011, il legale del ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso.

Di quanto precede va quindi dato atto, con compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *