Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-12-2011, n. 28066 Rappresentanze sindacali r.s.a e r.s.u.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Federazione lavoratori metalmeccanici uniti Confederazione unitaria di base – FLMU CUB propose ricorso, ai sensi dell’art. 28 st. lav., nei confronti di Telecom Italia spa.

Il Tribunale accolse il ricorso e giudicò antisindacale il comportamento dell’azienda consistente nell’aver negato al RSU R.G., iscritto al sindacato ricorrente, la concessione dei locali aziendali per un’assemblea sindacale, Telecom propose opposizione, che il Tribunale rigettò, e quindi appello.

La Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado.

Telecom ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 13 ottobre 2009.

Il ricorso è articolato in due motivi, illustrati anche con memoria per l’udienza.

Il sindacato si difende con controricorso.

Con il primo motivo la società denunzia "insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5". Il vizio concernerebbe il presupposto secondo il quale vi sarebbe coincidenza tra RSA e RSU. Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità di tale motivo.

L’eccezione è fondata.

La società ricorrente critica la motivazione della Corte d’appello in ordine alla questione della identificabilità tra RSU di cui all’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, ed RSA di cui all’art 19 dello statuto dei lavoratori. Lo fa ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 che prevede il ricorso per cassazione per "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio".

Questo tipo specifico di censura concerne pertanto la motivazione della sentenza in ordine all’accertamento di un fatto. E tale fatto deve essere decisivo e controverso.

Questa Corte ha costantemente precisato, ora anche in sede di ordinanze emesse dalla sesta sezione perchè basate su principi consolidati, quanto segue: "Il motivo di ricorso con cui – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 – si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il fatto controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per fatto non una questione o un punto della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo" (Così, fra le tante, Cass., ord., 5 febbraio 2010, n. 2805).

Nel caso in esame è evidente che quello indicato dalla società ricorrente non è un fatto, ma è tema, una questione giuridica. Il mezzo d’impugnazione della soluzione adottata dal giudice non è pertanto quello previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione artt. 4 e 5 accordo interconfederale 20 dicembre 1993 e degli artt. 19 e 20 st. lav., formulando il seguente quesito: "il diritto di indire assemblea sancito dall’art. 20 st. lav. interpretato alla luce degli artt. 4 e 5 dell’accordo interconfederale spetta alla RSU come organo collegiale ovvero anche ad una sua singola componente?".

Il motivo è pertanto basato su di un contratto collettivo nazionale, costituito dall’accordo interconfederale su indicato.

Il controricorrente ha eccepito che tale accordo non è stato depositato con il ricorso per cassazione, il che rende il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4 che, peraltro, la società ricorrente non ha indicato nel ricorso per cassazione se e in che punto dei fascicoli di parte prodotti nel corso del processo tale accordo fosse stato allegato, il che rende inammissibile il motivo.

L’eccezione è fondata. L’accordo su cui viene basato il ricorso ha natura privatistica; non è stato prodotto con il ricorso, nè il ricorso indica se e in che punto del processo fosse stato prodotto.

L’indicazione contenuta nella memoria ex art. 372 c.p.c. è tardiva.

Per giurisprudenza consolidata delle Sezioni unite la mancata allegazione del contratto collettivo nazionale privatistico sul quale il ricorso si fonda rende l’atto improcedibile (Cass., sez. un., 23 settembre 2010, n. 20075) e la mancata indicazione nel ricorso del se e in quale sede processuale l’accordo sia stato prodotto rende il ricorso inammissibile (Cass. sez. un., 25 marzo 2010, n. 7161;

nonchè Cass., sez. un., 3 novembre 2011, n. 22726).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese, per legge, devono essere poste a carico della parte che perde il giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità al controricorrente, liquidandole in 50,00 Euro, nonchè 3.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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