T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 23-08-2011, n. 1248 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, cittadino marocchino, ha presentato istanza alla Prefettura di Brescia per ottenere la cittadinanza italiana. La richiesta è stata formulata ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 21 (straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica).

In assenza di alcuna risposta, con atto notificato il 13.1.2011 e depositato il 27.1.2011, H.E.M. ha proposto ricorso, ex art.117 c.p.a., per far accertare il carattere illegittimo del silenzio serbato dall’Amministrazione e far dichiarare il dovere della medesima di provvedere sulla domanda, essendo stato superato il termine per la definizione del relativo procedimento, stabilito, dall’art. 3 del DPR 18 aprile 1994 n. 362, in 730 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda.

In data 31.1.2011, si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, con memoria di mera forma, facendo riserva di svolgere successivamente le proprie difese.

In data 21.6.2011, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio la relazione del Ministero degli Interni datata 18.3.2011, con la quale il Ministero comunica di avere predisposto il decreto di rigetto della concessione della cittadinanza, che si trova in attesa di firma.

Alla camera di consiglio del13.7.2011, il legale di parte ricorrente ha dichiarato che non vi è più interesse al ricorso.

Di quanto precede va quindi dato atto, con compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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